Le 10 ore di permesso per lavoratori con patologie oncologiche
Una nuova misura introduce dieci ore annue di permesso retribuito per i lavoratori con patologie oncologiche o croniche invalidanti, estensibili ai genitori di figli con malattie gravi. L'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026. Alcuni dettagli restano però da confermare in via ufficiale: vediamo cosa risulta ad oggi e con quali cautele va letto.
Il quadro di riferimento
Secondo quanto riferito dalle fonti di stampa specializzata, la Legge 106/2025 introdurrebbe un permesso aggiuntivo di dieci ore annue per i lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche o da malattie croniche invalidanti. La stessa misura sarebbe estesa ai genitori di figli minori colpiti da malattie gravi.
Un'avvertenza è doverosa. Alla data di redazione, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le istruzioni operative dell'INPS (che sarebbero attese con circolare dedicata) vanno verificati puntualmente. Il dato quantitativo delle dieci ore, le modalità di fruizione e i requisiti di accesso devono quindi essere confermati sulle fonti ufficiali prima di ogni applicazione concreta. Trattiamo la misura come attualmente descritta, ma senza presentarne il contenuto come certo.
Rapporto con gli istituti già esistenti
Il punto più delicato riguarda il coordinamento con i permessi già previsti dall'ordinamento. Il nuovo permesso, se confermato, si aggiungerebbe agli strumenti oggi disponibili, senza sostituirli.
Tra questi rientrano i permessi ex art. 33 della Legge 104/1992 per i lavoratori con disabilità in situazione di gravità e per chi assiste familiari nelle stesse condizioni. Sul monte ore mensile occorre precisione: la prassi INPS non applica un valore fisso uguale per tutti, ma una formula di ragguaglio quando l'orario di lavoro è articolato in modo particolare. Per il lavoratore a tempo pieno la misura ordinaria è di tre giorni mensili; la loro conversione in ore dipende dall'orario contrattuale e dalla distribuzione settimanale della prestazione. Evitiamo perciò di indicare un numero unico di ore, che sarebbe fuorviante: il calcolo va effettuato caso per caso secondo le istruzioni dell'Istituto.
Va poi ricordato l'istituto dei congedi per cure per gli invalidi disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. 119/2011, riservato ai lavoratori con invalidità civile superiore al cinquanta per cento e collegato a specifiche esigenze di cura. La sua pertinenza al singolo caso oncologico dipende dal riconoscimento dell'invalidità e non è automatica: è uno strumento distinto, da valutare separatamente rispetto al nuovo permesso.
Perché il coordinamento conta
La presenza di più istituti sovrapponibili impone una gestione attenta dei contatori. Ciascun permesso ha una propria disciplina, un proprio limite e un proprio trattamento retributivo e contributivo. Confondere i conteggi espone l'azienda a contestazioni sul piano retributivo e contributivo, oltre che a controversie con il lavoratore.
Un tema aperto riguarda il rapporto con il periodo di comporto, ossia l'arco temporale entro il quale la conservazione del posto è garantita durante la malattia. In via interpretativa, un permesso finalizzato a cure e visite potrebbe non incidere sul comporto allo stesso modo dell'assenza per malattia. Si tratta però di una lettura da verificare alla luce del testo definitivo, della contrattazione collettiva applicabile e delle indicazioni INPS: non va data per acquisita.
Cosa cambia per aziende e lavoratori
Per i datori di lavoro e le funzioni HR la novità richiede un aggiornamento delle procedure di gestione delle assenze. Per i lavoratori interessati significa poter contare, se la misura sarà confermata nei termini descritti, su ore dedicate a controlli e terapie senza intaccare altri istituti.
Cosa fare in concreto
- Verificate il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attendete la circolare INPS prima di adottare policy definitive: non anticipate applicazioni sul solo dato di stampa.
- Predisponete contatori separati per ciascun istituto (nuovo permesso, art. 33 L. 104/1992, congedi per cure ex art. 7 D.Lgs. 119/2011), così da evitare sovrapposizioni nei conteggi.
- Aggiornate la modulistica interna per la richiesta e la documentazione sanitaria, individuando chi certifica la patologia e con quali tempi.
- Consultate il CCNL applicabile per verificare eventuali clausole di miglior favore e il rapporto con il comporto.
- Formate il personale amministrativo sulle differenze di trattamento retributivo e contributivo tra gli istituti, per prevenire errori in busta paga.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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