Terzo Settore

8, 5 e 2 per mille senza dichiarazione dei redditi: come destinarli

Anche chi non presenta la dichiarazione dei redditi può destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF. È un'opzione a costo zero, ma richiede il rispetto di modalità e termini precisi. Per gli enti del Terzo settore le schede degli esonerati rappresentano una quota di finanziamento spesso trascurata: ecco come funziona e cosa cambia in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·11 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: tre scelte indipendenti e gratuite

Ogni contribuente può destinare tre quote della propria IRPEF: l'8 per mille (a favore dello Stato o di una confessione religiosa), il 5 per mille (a favore di enti del Terzo settore, ricerca, attività di rilevanza sociale) e il 2 per mille (a favore di un partito politico).

Le tre scelte sono autonome e cumulabili: si possono esprimere tutte, alcune o nessuna, senza che l'una condizioni l'altra. Soprattutto, non comportano alcun versamento aggiuntivo. Si tratta di una quota dell'imposta già dovuta che viene semplicemente indirizzata verso un beneficiario, anziché rimanere nella disponibilità generale dell'Erario.

Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi — tipicamente titolari di soli redditi già assoggettati a ritenuta o pensionati con requisiti reddituali specifici — conserva comunque il diritto di destinare le tre quote.

Inquadramento normativo

L'IRPEF e i suoi presupposti trovano fondamento nel D.P.R. 917/1986 (TUIR). Il meccanismo di destinazione delle quote è però disciplinato da norme dedicate.

Per il 5 per mille il riferimento è il D.Lgs. 111/2017, che ha riordinato l'istituto in attuazione della legge delega sul Terzo settore, in coordinamento con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Gli enti beneficiari devono risultare iscritti negli appositi elenchi tenuti dall'Agenzia delle Entrate; dopo la prima iscrizione, gli enti in regola confluiscono negli elenchi permanenti, che riducono gli adempimenti annuali di accreditamento (dato da verificare rispetto alle regole dell'anno in corso).

Le modalità operative — schede, termini, soggetti abilitati alla raccolta — sono definite di anno in anno dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e dalle relative istruzioni. È qui che il contribuente esonerato deve concentrare l'attenzione.

Cosa cambia in concreto per chi non dichiara

Il contribuente esonerato non presenta il modello Redditi né il 730, ma può utilizzare l'apposita scheda per la destinazione allegata alla modulistica dichiarativa. La scheda va compilata, firmata e consegnata in busta chiusa presso un ufficio postale, un intermediario abilitato o, ove previsto, in via telematica.

Un punto tecnico spesso ignorato riguarda l'effetto della firma priva del codice fiscale del beneficiario. Le conseguenze non sono uniformi:

È una differenza sostanziale: sull'8 per mille la firma "vale" anche senza dettaglio, sul 5 e 2 per mille no. Questo spiega perché, per gli enti del Terzo settore, la comunicazione del proprio codice fiscale ai sostenitori è decisiva.

Il valore delle schede degli esonerati per gli enti

Gli esonerati costituiscono una platea ampia e, in parte, non intercettata. Ogni scheda correttamente compilata alimenta il fondo ripartito tra gli enti iscritti. Per un'organizzazione iscritta agli elenchi, anche piccole variazioni nel numero di scelte incidono sulla quota effettivamente erogata. È quindi opportuno che gli enti informino i propri sostenitori sulla possibilità di destinare il 5 per mille pur senza dichiarazione, indicando con chiarezza il codice fiscale.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la modulistica dell'anno in corso: reperite la scheda di destinazione allegata al modello dichiarativo sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
  2. Compilate il codice fiscale del beneficiario per il 5 e il 2 per mille: senza di esso la scelta è, di regola, inefficace.
  3. Firmate le sole caselle che intendete attivare: le tre scelte sono indipendenti, non serve esprimerle tutte.
  4. Consegnate la scheda in busta chiusa presso ufficio postale o intermediario abilitato, rispettando la finestra annuale (tradizionalmente collegata ai termini dichiarativi: verificate le istruzioni aggiornate).
  5. Enti del Terzo settore: controllate l'iscrizione agli elenchi (ed eventualmente all'elenco permanente) e diffondete il vostro codice fiscale ai sostenitori.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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