Contrattualistica

Abuso del processo: quando rifiutare un pagamento quasi integrale costa caro

Rifiutare un pagamento quasi esatto solo per avviare un giudizio e gonfiare le spese legali può ritorcersi contro il creditore. La giurisprudenza di legittimità inquadra questa condotta come abuso del processo, contraria ai doveri di correttezza. Chi pretende oltre il dovuto rischia di vedersi addossare i costi della lite. Vediamo perché e cosa significa in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 giugno 2026 ·4 min

Il principio: abuso del processo e adempimento parziale

Il punto di partenza è semplice. Un debitore offre il pagamento di una somma quasi integrale: manca una differenza minima rispetto a quanto dovuto. Il creditore rifiuta e avvia un'azione legale, ottenendo come effetto pratico la moltiplicazione delle spese a carico della controparte.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questo comportamento può integrare un abuso del processo: lo strumento giudiziario viene piegato a una finalità diversa da quella per cui esiste, cioè ottenere tutela di un diritto. Quando l'azione serve essenzialmente a generare costi sproporzionati, il rifiuto non è più legittimo esercizio di una pretesa, ma una condotta scorretta.

Il tema è stato affrontato in controversie ricorrenti, ad esempio nei rapporti tra automobilista e Comune in materia di sanzioni o piccoli importi, dove la differenza contestata è spesso irrisoria rispetto al costo del contenzioso.

Il fondamento normativo

La base sostanziale sta negli artt. 1175 e 1176 c.c.

L'art. 1175 c.c. impone a creditore e debitore di comportarsi secondo le regole della correttezza (la cosiddetta buona fede oggettiva). Non è un richiamo morale generico: significa lealtà reciproca, dovere di non aggravare inutilmente la posizione dell'altra parte e di tollerare scostamenti minimi che non incidono sulla sostanza dell'obbligazione.

L'art. 1176 c.c. richiede al debitore la diligenza nell'adempimento. Ma la diligenza non equivale alla perfezione millimetrica: l'ordinamento valuta l'adempimento nella sua sostanza, non nella sua esattezza assoluta.

Sul versante processuale, il discorso si aggancia all'art. 88 c.p.c., che impone alle parti il dovere di lealtà e probità nel processo, e agli artt. 91 e 96 c.p.c., che disciplinano la condanna alle spese e la responsabilità aggravata per lite temeraria. È proprio l'art. 96 c.p.c. a consentire al giudice di sanzionare chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave, ribaltando l'onere economico della lite.

Implicazioni pratiche

Le conseguenze toccano entrambe le parti.

Per il creditore. Pretendere il pagamento integrale è un diritto, ma il rifiuto di un'offerta quasi esatta, seguito da un'azione costosa e sproporzionata, può esporre a una condanna alle spese o a responsabilità aggravata. Il vantaggio sperato — caricare la controparte di costi — può trasformarsi in un boomerang.

Per il debitore. L'adempimento sostanzialmente corretto non lascia indifeso chi paga quasi tutto. Se il creditore agisce comunque, il debitore può invocare i principi di correttezza e diligenza per contestare la fondatezza della pretesa e la legittimità delle spese richieste.

Una precisazione necessaria: "piccola differenza" non è una formula automatica. Non esiste una soglia fissa oltre la quale lo scostamento diventa irrilevante. La valutazione è caso per caso e dipende dalla natura dell'obbligazione, dall'entità complessiva e dal contesto. Un'inesattezza minima su un debito modesto pesa diversamente da una su un'obbligazione complessa.

Cosa fare in concreto

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