Condominio

Accesso alla proprietà privata per la manutenzione del tetto condominiale

Per riparare il tetto comune può essere necessario passare attraverso l'appartamento di un singolo condomino. Ma l'assemblea non può disporre liberamente delle proprietà esclusive: il potere di deliberare sulle parti comuni non si estende ai diritti dei singoli. Vediamo quando l'accesso è legittimo, entro quali limiti e con quali garanzie per chi subisce il passaggio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 luglio 2026 ·4 min

Il problema: passare per casa altrui per raggiungere il tetto

Capita di frequente. Il tetto del fabbricato necessita di manutenzione, ma l'unico accesso agevole passa attraverso il terrazzo o l'appartamento di un singolo condomino. L'assemblea approva i lavori. Il proprietario coinvolto può opporsi?

La risposta richiede di distinguere due piani che spesso vengono confusi: da un lato i poteri dell'assemblea sulle parti comuni, dall'altro i diritti del singolo sulla sua proprietà esclusiva.

Cosa può (e non può) decidere l'assemblea

L'assemblea condominiale è competente a deliberare sulla gestione, sull'uso e sulla manutenzione delle parti comuni. È questo il perimetro tracciato dalla riforma del condominio (L. 220/2012) e dalle norme del codice civile.

Questo potere, però, incontra un limite netto: l'assemblea non può incidere sui diritti reali dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive. La Cassazione ha ripetutamente affermato che una delibera adottata a maggioranza non può imporre a un proprietario un vincolo o un peso sul proprio bene privato. Per una limitazione stabile di quel tipo servirebbe il consenso del proprietario interessato.

In concreto: l'assemblea può decidere di rifare il tetto, ma non può, con una semplice maggioranza, obbligare un condomino a trasformare il proprio appartamento in un corridoio permanente di passaggio.

L'art. 843 c.c.: accesso temporaneo, non servitù

Esiste comunque uno strumento che consente il passaggio anche senza il consenso del proprietario. È l'art. 843 del codice civile, secondo cui il proprietario deve permettere l'accesso al proprio fondo a chi deve eseguire opere necessarie che non possono essere compiute diversamente.

�attenzione alla natura di questo istituto. Non si tratta di una servitù, cioè di un peso stabile e permanente sul bene. Si tratta di un accesso temporaneo e finalizzato a una specifica esigenza di manutenzione o riparazione. Esaurita l'opera, il diritto di passaggio si esaurisce con essa.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i presupposti applicativi della norma, che si articolano su tre condizioni concorrenti:

Cosa cambia per il proprietario, il condominio e l'amministratore

Per il proprietario dell'unità di passaggio. Non può opporsi in modo assoluto se ricorrono i presupposti dell'art. 843 c.c., ma può esigere che l'accesso sia limitato allo stretto necessario, concordato nei tempi e nelle modalità, e accompagnato dal ristoro del danno eventualmente prodotto.

Per il condominio. La delibera che approva i lavori è legittima nel suo oggetto (la manutenzione della parte comune), ma non può da sola disporre del bene privato. Se manca l'accordo, la strada è quella dell'art. 843 c.c., con verifica rigorosa della reale necessità del passaggio da quel preciso appartamento.

Per l'amministratore. Deve gestire la fase esecutiva con prudenza: documentare l'impossibilità di vie alternative, formalizzare le condizioni di accesso, prevedere il ristoro dei danni. Una delibera che pretenda un vincolo permanente sulla proprietà privata è esposta a impugnazione.

Cosa fare in concreto

In sintesi

Il principio è chiaro: l'assemblea decide sulle parti comuni, non sulle proprietà esclusive. Il passaggio attraverso un appartamento privato per manutenere il tetto è possibile, ma solo quando è necessario, con il minimo sacrificio per chi lo subisce e con indennizzo per il danno. Non è un potere illimitato del condominio, né una servitù permanente: è un accesso temporaneo e bilanciato tra interesse comune e diritto del singolo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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