Condominio

Documenti condominiali: quando il condòmino può agire contro l'amministratore

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma fissa un punto preciso: il condòmino che vuole fare causa all'amministratore per ottenere i documenti deve prima dimostrare di averli richiesti formalmente. Senza quella prova, la domanda giudiziale rischia il rigetto. Una regola che incide su tempi, costi e strategia di chi cerca trasparenza nella gestione condominiale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un condòmino lamentava di non aver ottenuto dall'amministratore la documentazione contabile e gestionale del condominio e si rivolgeva al giudice per ottenerla. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14343 del 17 ottobre 2025, ha respinto la pretesa per una ragione di metodo prima ancora che di merito: mancava la prova di una richiesta formale rivolta all'amministratore prima dell'azione giudiziaria.

In altri termini, il diritto del condòmino esiste, ma va attivato secondo una sequenza precisa. Si chiede, si attende, e solo davanti a un rifiuto o a un silenzio si agisce in giudizio.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1130-bis del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio del 2012 (legge n. 220/2012). La norma disciplina il rendiconto condominiale e, soprattutto, riconosce ai condòmini e ai loro delegati il diritto di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, dei documenti giustificativi di spesa.

È un diritto soggettivo, non subordinato al consenso dell'assemblea né alla "benevolenza" dell'amministratore. Tuttavia, la giurisprudenza ne ha precisato i confini: l'accesso deve essere esercitato in modo che non intralci l'attività di gestione e, sul piano processuale, presuppone che il condòmino abbia effettivamente formulato la richiesta. È qui che si innesta la pronuncia romana.

Il punto è coerente con un principio generale del processo civile: chi agisce deve avere un interesse concreto e attuale (art. 100 c.p.c.). Se non c'è stata una richiesta, non c'è ancora un rifiuto da contestare, e dunque manca l'oggetto stesso della lite.

Implicazioni pratiche

Per il condòmino, la sentenza significa che la fretta è controproducente. Citare l'amministratore senza una richiesta documentata espone a un rigetto e alla condanna alle spese di lite, con un esito opposto a quello sperato.

La richiesta formale non è un mero adempimento burocratico: è la prova che cristallizza il momento da cui decorre l'inadempimento dell'amministratore. Senza una data certa, diventa difficile dimostrare in giudizio che vi sia stato un rifiuto o un ingiustificato ritardo.

Per l'amministratore, vale il rovescio della medaglia. Ricevuta una richiesta di accesso conforme alla legge, non può ignorarla né subordinarla a condizioni non previste (ad esempio l'assenza di morosità del richiedente). Il diniego ingiustificato lo espone a responsabilità e può integrare giusta causa di revoca.

Resta fermo che l'accesso riguarda i documenti gestionali e contabili, va esercitato con modalità ragionevoli e i costi di riproduzione gravano sul condòmino che chiede le copie.

Cosa fare in concreto

Una nota di metodo

La decisione del Tribunale di Roma non comprime il diritto dei condòmini alla trasparenza: lo rafforza, indicando la via corretta per farlo valere. La trasparenza nella gestione condominiale resta un valore tutelato, ma va rivendicata con gli strumenti giusti e nella giusta sequenza.

Il messaggio è chiaro: prima si chiede, in forma scritta e tracciabile; poi, solo in caso di inerzia o rifiuto, si bussa alla porta del giudice.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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