Condominio

Accesso ai documenti condominiali: prima la richiesta formale, poi la causa

Il condomino ha diritto di consultare i documenti della gestione, ma non può rivolgersi subito al giudice. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 ottobre 2025, ha precisato che occorre prima dimostrare di aver chiesto formalmente l'accesso all'amministratore. Senza quella prova, la causa rischia il rigetto. Vediamo perché e come muoversi correttamente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Un condomino aveva citato in giudizio l'amministratore lamentando il mancato accesso alla documentazione di gestione. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 14343 del 17 ottobre 2025) ha respinto la domanda per un motivo procedurale preciso: mancava la prova di una richiesta formale rivolta all'amministratore prima di agire.

In altri termini, il diritto esiste, ma va esercitato secondo una sequenza ordinata. Non si può saltare il passaggio della richiesta diretta e pretendere di fondare la causa sul silenzio dell'amministratore se quel silenzio non è documentato.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1130-bis del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012). La norma riconosce a ciascun condomino il diritto di prendere visione e di estrarre copia, a proprie spese, dei documenti giustificativi della gestione, in particolare del rendiconto condominiale.

È un diritto pieno: l'amministratore non può negarlo né subordinarlo a condizioni arbitrarie. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'esercizio di questo diritto presupponga una richiesta effettiva. Il giudice interviene quando c'è un inadempimento, ossia un rifiuto o un'inerzia a fronte di una domanda chiara. Se la richiesta non è mai stata formulata in modo dimostrabile, manca proprio l'oggetto del contendere.

La pronuncia romana si inserisce in questa linea: l'onere di provare la richiesta grava sul condomino che agisce. Una telefonata o uno scambio verbale, non documentato, non basta a costruire la prova in giudizio.

Implicazioni pratiche

Per il condomino, la conseguenza è concreta. Promuovere una causa senza aver prima inviato una richiesta tracciabile espone a due rischi: il rigetto della domanda e la condanna al pagamento delle spese di lite.

Il punto non è formalistico. La logica è quella di evitare un contenzioso inutile: prima si dà all'amministratore la possibilità di adempiere, poi, solo se questi resta inerte, ci si rivolge al giudice. È un principio di buona fede che vale per entrambe le parti.

Per l'amministratore, la sentenza ribadisce un dovere: di fronte a una richiesta scritta e specifica, deve consentire l'accesso entro tempi ragionevoli. Ignorare la richiesta o opporre ostacoli pretestuosi configura inadempimento e legittima l'azione del condomino, questa volta con esito ben diverso.

Resta inteso che il diritto di accesso non è illimitato: deve riguardare documenti esistenti e pertinenti alla gestione, va esercitato senza intralciare l'attività amministrativa e le spese di copia restano a carico del richiedente.

Cosa fare in concreto

  1. Formula la richiesta per iscritto. Invia all'amministratore una comunicazione tracciabile (PEC o raccomandata A/R) indicando con precisione i documenti che intendi consultare o di cui vuoi copia.
  1. Conserva la prova dell'invio e della ricezione. La ricevuta di consegna della PEC o l'avviso di ritorno della raccomandata sono il fondamento di un'eventuale azione successiva.
  1. Assegna un termine ragionevole. Indica un tempo entro cui chiedi riscontro: dimostra la tua disponibilità e rende evidente l'eventuale inerzia della controparte.
  1. Documenta ogni risposta o silenzio. Se l'amministratore replica con un rifiuto o resta inattivo, archivia tutto: sarà la base probatoria del giudizio.
  1. Valuta l'azione solo dopo l'inadempimento. Consigliamo di rivolgersi a un legale solo una volta accertato che la richiesta formale è rimasta senza esito, così da costruire una posizione processuale solida.

La differenza tra una causa fondata e una destinata al rigetto, in questa materia, sta spesso in un dettaglio: aver lasciato una traccia scritta. È un accorgimento semplice che protegge il diritto e contiene i costi.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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