Famiglia

Accordo dei genitori sulla custodia dei figli: quando il Tribunale lo recepisce

Con la sentenza n. 2682/2026 il Tribunale di Bologna ha recepito integralmente l'accordo raggiunto da due genitori non coniugati su affidamento condiviso, casa familiare e mantenimento diretto. Il giudice si è limitato a verificarne la conformità all'ordine pubblico e all'interesse dei minori, senza sostituirsi alle scelte concordate. Una decisione che chiarisce quanto pesa la volontà delle parti nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 settembre 2026 ·4 min

Il caso

Due genitori non coniugati hanno sottoposto al Tribunale di Bologna un accordo articolato riguardante i figli minori: affidamento condiviso, assegnazione della casa familiare, mantenimento in forma diretta e ripartizione delle spese straordinarie.

Il Tribunale, con la sentenza n. 2682/2026, ha recepito l'intesa nella sua interezza. Il punto rilevante non è tanto l'esito, quanto il metodo: il giudice non ha rimodellato le clausole né imposto soluzioni proprie. Ha svolto un controllo di legalità e di coerenza con l'interesse dei minori, poi ha ratificato.

Inquadramento normativo

La cornice è quella del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) e disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile.

In questo assetto la volontà dei genitori ha un ruolo centrale. Il legislatore valorizza le soluzioni concordate, purché rispettose di due limiti invalicabili: l'ordine pubblico e l'interesse del minore. Entro questi confini, il giudice non ha un potere di merito illimitato. Non può cioè sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dei genitori, che restano i primi titolari della responsabilità genitoriale.

Resta ferma la partecipazione del Pubblico Ministero, chiamato a esprimersi a tutela dei minori. Ma anche il suo intervento non trasforma il controllo in un sindacato sulle scelte di dettaglio: verifica la legittimità, non riscrive l'accordo.

Cosa significa "mantenimento diretto"

Un chiarimento utile, perché il termine ricorre spesso. Il mantenimento diretto è la modalità con cui ciascun genitore provvede alle esigenze del figlio nei periodi in cui lo tiene con sé, sostenendo le relative spese, senza versare un assegno mensile all'altro. È alternativo all'assegno periodico e presuppone di regola un sostanziale equilibrio tra le condizioni economiche dei genitori e tra i tempi di permanenza del minore con ciascuno.

Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive di rilievo) restano invece oggetto di ripartizione a parte, di norma al 50% o in proporzione ai redditi.

Implicazioni pratiche

Per i genitori che intendono definire consensualmente i rapporti con i figli, la decisione conferma un indirizzo favorevole all'autonomia delle parti.

Un accordo ben costruito ha buone probabilità di essere recepito senza modifiche. Questo comporta procedimenti più rapidi, minore conflittualità e maggiore prevedibilità.

Attenzione però al rovescio della medaglia. Il giudice recepisce ciò che è conforme all'interesse del minore. Un'intesa squilibrata, lacunosa o penalizzante per i figli può essere non ratificata o corretta. L'autonomia delle parti non è un salvacondotto: è uno spazio che va riempito con contenuti solidi.

Due aspetti meritano cura particolare. Il primo è la completezza: un accordo che tace su temi come le spese straordinarie o la gestione delle decisioni di maggiore interesse apre la porta a futuri contenziosi. Il secondo è la sostenibilità nel tempo: il mantenimento diretto, ad esempio, regge finché permane un equilibrio economico e organizzativo tra i genitori.

Cosa fare in concreto

In sintesi

La sentenza bolognese conferma che l'accordo dei genitori è la via privilegiata, ma solo se solido e orientato all'interesse dei minori. Il controllo giudiziale c'è, ed è di legalità e coerenza: non basta accordarsi, occorre accordarsi bene.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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