Famiglia

Adozioni internazionali e coppie dello stesso sesso: la parola alla Consulta

Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'adozione internazionale, nella parte in cui la riserva alle sole coppie coniugate di sesso diverso. La Corte Costituzionale è ora chiamata a decidere se l'esclusione delle coppie dello stesso sesso sia compatibile con i principi della Carta. Una pronuncia destinata a incidere sui percorsi genitoriali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 ottobre 2026 ·4 min

Il fatto

Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità relativa alla disciplina dell'adozione internazionale. Il nodo riguarda l'accesso a tale forma di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, oggi di fatto escluse.

La Consulta dovrà stabilire se questa esclusione sia conforme ai principi costituzionali, con particolare riferimento all'uguaglianza e all'interesse del minore. La decisione non riguarda un caso isolato: definisce una linea di confine destinata a orientare prassi e provvedimenti futuri.

Inquadramento normativo

L'adozione internazionale è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore a una famiglia"), come modificata dalla legge n. 476/1998 che ha recepito la Convenzione dell'Aja del 1993. Il sistema richiede ai richiedenti il requisito del matrimonio e, nella lettura corrente, lo riserva alle coppie di sesso diverso.

In Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto: la legge n. 76/2016 ha introdotto l'unione civile, istituto distinto. Di conseguenza, la coppia omosessuale unita civilmente resta oggi fuori dai requisiti d'accesso all'adozione internazionale di minore straniero.

Il Tribunale veneziano dubita che tale assetto regga al vaglio degli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, oltre che dei parametri sovranazionali richiamati dall'articolo 117. Il riferimento è all'interesse superiore del minore e al principio di non discriminazione, valorizzati anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che la giurisprudenza costituzionale si è già espressa in materia di genitorialità delle coppie dello stesso sesso, in particolare sul riconoscimento di provvedimenti esteri e sull'adozione in casi particolari (articolo 44 della legge 184/1983). La questione ora sollevata riguarda però un terreno diverso: l'accesso in via ordinaria all'adozione internazionale.

Implicazioni pratiche

Per le coppie dello stesso sesso, oggi, la via dell'adozione internazionale è preclusa. Una eventuale pronuncia di accoglimento aprirebbe scenari nuovi, ma occorre prudenza: la Corte può decidere in molti modi, inclusa una sentenza che rinvii al legislatore il compito di intervenire.

Nell'attesa, chi sta valutando un percorso genitoriale deve considerare che il quadro resta quello vigente. Le alternative già praticabili — come l'adozione in casi particolari o il riconoscimento di status acquisiti all'estero — presentano presupposti, limiti e tempi propri, da verificare caso per caso.

Per chi opera nel settore (enti autorizzati, servizi sociali, consulenti) la decisione potrà modificare le procedure di valutazione dell'idoneità e la relativa documentazione. È opportuno monitorare gli sviluppi senza anticipare conclusioni.

Un aspetto va chiarito: anche in caso di apertura, l'adozione internazionale dipende sempre dalla normativa del Paese di origine del minore, che può prevedere requisiti più restrittivi. La pronuncia italiana non supera i vincoli imposti dagli ordinamenti stranieri.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La questione portata davanti alla Corte tocca il punto di equilibrio tra il principio di non discriminazione e l'interesse del minore, cuore del diritto di famiglia. Qualunque sia l'esito, la decisione fornirà un riferimento utile a orientare scelte che, oggi, restano complesse e condizionate dal contesto normativo interno e internazionale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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