Famiglia

Affidamento condiviso e tempi con i figli: cosa dice la legge

Molti genitori separati credono che l'affidamento condiviso significhi dividere il tempo dei figli esattamente a metà. Non è così. La giurisprudenza distingue tra condivisione della responsabilità genitoriale e ripartizione delle ore di frequentazione: il criterio guida resta l'interesse del minore, valutato caso per caso dal giudice.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·12 agosto 2026 ·4 min

Il fraintendimento più comune

Quando una coppia si separa, uno degli aspetti più delicati riguarda il tempo che ciascun genitore trascorrerà con i figli. Circola la convinzione che l'affidamento condiviso imponga una divisione paritaria: metà del tempo con la madre, metà con il padre. È un equivoco che genera aspettative sbagliate e, spesso, conflitti evitabili.

L'affidamento condiviso riguarda anzitutto la responsabilità genitoriale, cioè il potere-dovere di entrambi i genitori di partecipare alle decisioni importanti sulla vita del figlio (istruzione, salute, educazione, residenza). Non equivale automaticamente a una suddivisione simmetrica delle ore di permanenza.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta negli articoli 337-bis e seguenti del codice civile, introdotti dalla riforma della filiazione. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La norma affida al giudice il compito di determinare "i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore", adottando i provvedimenti "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole". Il legislatore, quindi, non ha fissato una regola aritmetica: ha indicato un criterio di valutazione flessibile.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte che il collocamento prevalente presso un genitore è compatibile con l'affidamento condiviso. La condivisione attiene alla titolarità delle scelte, non necessariamente alla parità cronometrica dei periodi di frequentazione.

Come decide il giudice

Il giudice valuta una pluralità di elementi concreti: l'età del figlio, la distanza tra le abitazioni dei genitori, gli impegni scolastici e sportivi, la capacità di ciascun genitore di garantire stabilità, la conflittualità della coppia e, nei minori più grandi, gli orientamenti espressi dallo stesso ragazzo.

Proprio l'età incide molto. Con i bambini piccoli si privilegia spesso la continuità delle abitudini e un collocamento prevalente. Con gli adolescenti, invece, acquistano peso le esigenze di autonomia, la vita relazionale e le opinioni del minore, che il giudice è tenuto ad ascoltare quando ha compiuto dodici anni, o anche prima se capace di discernimento.

L'obiettivo non è la parità formale tra i genitori, ma la stabilità emotiva del figlio. Un calendario rigidamente paritario, in astratto "equo", può risultare in concreto dannoso se costringe il minore a spostamenti continui o a organizzazioni di vita frammentate.

Cosa cambia per i genitori

Per i genitori separati questo significa che rivendicare il "50 e 50" come diritto assoluto è privo di fondamento giuridico. Il tempo di frequentazione va costruito sulle esigenze reali del figlio, non sul principio di eguaglianza tra gli adulti.

Da qui una conseguenza pratica importante: chi è collocatario prevalente non ha una "posizione di forza" definitiva, e chi trascorre meno tempo con il figlio non perde la titolarità delle decisioni. Entrambi restano pienamente genitori.

Cosa fare in concreto

Un approccio orientato al benessere del minore, e non alla contabilità del tempo, riduce il contenzioso e tutela meglio l'interesse in gioco.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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