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Affidamento terapeutico e tossicodipendenza: cosa cambia davvero

Si torna a parlare di misure alternative al carcere per i condannati tossicodipendenti, tra annunci di riforma e diritto già vigente. Vale la pena distinguere ciò che la legge prevede oggi — l'affidamento in prova con programma terapeutico dell'art. 94 T.U. stupefacenti — da ciò che resta proposta in discussione. Perché la differenza pesa su chi deve scegliere una strategia difensiva.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Premessa: diritto vigente e proposte in discussione

Le cronache parlano di una "nuova legge" che manderebbe i tossicodipendenti fuori dal carcere per svuotare le celle. Prima di ogni valutazione occorre una distinzione di metodo: una cosa è il diritto oggi in vigore, altra sono le proposte politiche ancora in discussione, che possono cambiare o non essere approvate.

Questo contributo si concentra sul diritto vigente. Chiariamo subito un punto: non si tratta di amnistia né di alcun automatismo. Nessun detenuto esce dal carcere per il solo fatto di essere tossicodipendente. Serve una decisione della magistratura di sorveglianza, presupposti precisi e un programma terapeutico serio.

Inquadramento normativo

Lo strumento cardine è l'affidamento in prova in casi particolari disciplinato dall'art. 94 del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti). Consente al condannato tossicodipendente o alcooldipendente, con un programma di recupero in corso o da eseguire, di scontare la pena fuori dal carcere presso una struttura terapeutica o in regime di controllo.

La soglia di pena va letta con attenzione, perché è qui che nascono gli equivoci. La misura è concedibile quando la pena detentiva da eseguire — anche residua — non supera sei anni. Il limite scende a quattro anni nelle ipotesi tassative indicate dallo stesso art. 94, comma 1, relative ai reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975).

Attenzione però: molti reati ricompresi nell'art. 4-bis sono in tutto o in parte ostativi, cioè precludono l'accesso alle misure alternative o lo subordinano a presupposti aggiuntivi (ad esempio la collaborazione con la giustizia). Non basta quindi rientrare nella soglia dei quattro anni: occorre verificare caso per caso se il titolo di reato consenta realmente l'affidamento.

Un ulteriore limite: l'affidamento terapeutico dell'art. 94 non può essere concesso più di due volte (art. 94, comma 5, T.U. 309/1990). In caso di violazione del programma, la revoca segue il regime dell'art. 47, comma 11, ord. pen., richiamato in materia.

La sospensione dell'ordine di esecuzione

Il passaggio operativo cruciale è l'art. 656 c.p.p. Di regola, l'ordine di esecuzione della pena detentiva è sospeso (art. 656, comma 5) entro determinati limiti, per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa senza entrare in carcere.

Per i condannati tossicodipendenti con un programma terapeutico in corso, l'art. 656, comma 10, c.p.p. eleva la soglia di sospensione dell'esecuzione. È il meccanismo che, in concreto, permette a chi ha già intrapreso un percorso di recupero di presentare l'istanza di affidamento dalla libertà, anziché dietro le sbarre.

Restano ferme le eccezioni previste per i reati ostativi: in quei casi la sospensione non opera e l'ordine di carcerazione è eseguito immediatamente.

Implicazioni pratiche

Per il condannato e per i suoi familiari le conseguenze sono rilevanti. La misura, quando concessa, evita l'ingresso in carcere o vi pone fine anticipatamente, sostituendolo con un percorso terapeutico presso comunità o servizi territoriali. Ma l'accesso non è scontato.

Si profilano tre criticità concrete:

Cosa fare in concreto

  1. Attivate subito il Ser.D. per ottenere la certificazione dello stato di tossicodipendenza e l'attestazione del programma, in corso o da eseguire.
  2. Verificate il titolo di reato rispetto all'art. 4-bis ord. pen.: accertate se sia ostativo o se rientri nelle ipotesi che consentono l'accesso con soglia ridotta a quattro anni.
  3. Individuate una struttura con disponibilità reale di posto, allegando dichiarazione di accoglienza: è un elemento che rafforza l'istanza.
  4. Predisponete l'istanza tempestivamente, per intercettare la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 10, c.p.p. ed evitare l'ingresso in carcere.
  5. Rivolgetevi a un difensore per la valutazione dei precedenti benefici (limite delle due concessioni) e per la costruzione di un progetto documentato.

Consigliamo di non attendere l'annuncio di riforme future: gli strumenti per intervenire esistono già e vanno azionati con precisione e tempestività.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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