Affido condiviso: i figli devono stare lo stesso tempo con entrambi i genitori?
Dopo la separazione l'affido condiviso è la regola, ma non impone che i figli trascorrano esattamente metà tempo con ciascun genitore. La bigenitorialità tutela il rapporto con entrambi, non un conteggio matematico delle ore. Il criterio guida resta l'interesse del minore, valutato in concreto. Vediamo cosa prevedono gli artt. 337-ter e 337-sexies c.c. e come impostare la questione.
Il nodo: bigenitorialità non è parità matematica
Molti genitori, dopo la separazione, danno per scontato che l'affido condiviso comporti una divisione al 50% dei tempi di permanenza dei figli. Non è così. Il principio di bigenitorialità tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ma non si traduce in un cronometro da bilanciare ora per ora.
È una distinzione che pesa, perché condiziona sia l'organizzazione della vita familiare sia gli aspetti economici della separazione.
Inquadramento normativo
La disciplina si trova negli artt. 337-ter e 337-sexies del codice civile. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Il giudice, nel disporre l'affidamento, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
È importante leggere bene la norma: parla di rapporto "equilibrato", non "paritario". L'equilibrio si misura sulla qualità e continuità della relazione, non sulla quantità aritmetica del tempo. L'art. 337-sexies c.c. disciplina invece l'assegnazione della casa familiare, ancorata prioritariamente all'interesse dei figli.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è coerente: l'affido condiviso è la regola, mentre la ripartizione concreta dei tempi va calibrata caso per caso, senza automatismi quantitativi. Non esiste un obbligo di collocamento paritetico.
Affido e collocamento: due piani distinti
Qui sta il punto tecnico più frainteso.
L'affido riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale, cioè chi assume le decisioni importanti per il figlio (scuola, salute, residenza, scelte educative). Nell'affido condiviso queste decisioni sono prese da entrambi i genitori di comune accordo.
Il collocamento riguarda invece il luogo di residenza abituale del minore e la scansione concreta dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Si può avere un affido condiviso — regola quasi sempre applicata — con un collocamento prevalente presso un genitore, se questo risponde meglio all'interesse del figlio.
In altre parole: la condivisione dell'affido non implica la simmetria del collocamento. Sono due decisioni separate.
Implicazioni pratiche
Per il genitore separato significa che non è sufficiente invocare la bigenitorialità per ottenere una divisione paritaria dei tempi. Il giudice guarda alla stabilità del minore, alla vicinanza tra le abitazioni, agli orari scolastici, alle attività, all'età dei figli e alla concreta disponibilità di ciascun genitore.
Ci sono poi riflessi economici rilevanti. L'assegno di mantenimento per i figli tiene conto anche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle spese sostenute direttamente. Un collocamento più bilanciato può incidere sull'importo dell'assegno, ma non lo azzera automaticamente. Vanno inoltre distinte le spese ordinarie da quelle straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive), che seguono criteri di ripartizione propri.
Cosa fare in concreto
- Documentate la routine del minore: orari scolastici, attività, abitudini quotidiane. Sono elementi che il giudice valuta per definire i tempi.
- Mappate la logistica: distanza tra le abitazioni, vicinanza alla scuola, disponibilità oraria reale di ciascun genitore. La fattibilità pratica pesa più delle affermazioni di principio.
- Predisponete un piano genitoriale: una proposta scritta e ragionata sui tempi di permanenza, festività, vacanze e gestione delle decisioni condivise è più efficace di richieste generiche.
- Distinguete le richieste: separate ciò che riguarda l'affido (esercizio della responsabilità) da ciò che riguarda il collocamento (tempi e residenza). Sono profili diversi con logiche diverse.
- Valutate i riflessi economici: verificate come la scansione dei tempi incide su assegno di mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie, prima di formulare qualsiasi proposta.
Consigliamo di affrontare la questione dei tempi in un'ottica costruttiva: soluzioni condivise e sostenibili sono generalmente valutate con favore, perché rispondono meglio all'interesse stabile del minore rispetto a impostazioni conflittuali fondate su rivendicazioni quantitative.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni famiglia ha il suo equilibrio.
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