Famiglia

Affido condiviso: i figli devono stare lo stesso tempo con entrambi i genitori?

Dopo la separazione l'affido condiviso è la regola, ma non impone che i figli trascorrano esattamente metà tempo con ciascun genitore. La bigenitorialità tutela il rapporto con entrambi, non un conteggio matematico delle ore. Il criterio guida resta l'interesse del minore, valutato in concreto. Vediamo cosa prevedono gli artt. 337-ter e 337-sexies c.c. e come impostare la questione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 settembre 2026 ·4 min

Il nodo: bigenitorialità non è parità matematica

Molti genitori, dopo la separazione, danno per scontato che l'affido condiviso comporti una divisione al 50% dei tempi di permanenza dei figli. Non è così. Il principio di bigenitorialità tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ma non si traduce in un cronometro da bilanciare ora per ora.

È una distinzione che pesa, perché condiziona sia l'organizzazione della vita familiare sia gli aspetti economici della separazione.

Inquadramento normativo

La disciplina si trova negli artt. 337-ter e 337-sexies del codice civile. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Il giudice, nel disporre l'affidamento, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

È importante leggere bene la norma: parla di rapporto "equilibrato", non "paritario". L'equilibrio si misura sulla qualità e continuità della relazione, non sulla quantità aritmetica del tempo. L'art. 337-sexies c.c. disciplina invece l'assegnazione della casa familiare, ancorata prioritariamente all'interesse dei figli.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è coerente: l'affido condiviso è la regola, mentre la ripartizione concreta dei tempi va calibrata caso per caso, senza automatismi quantitativi. Non esiste un obbligo di collocamento paritetico.

Affido e collocamento: due piani distinti

Qui sta il punto tecnico più frainteso.

L'affido riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale, cioè chi assume le decisioni importanti per il figlio (scuola, salute, residenza, scelte educative). Nell'affido condiviso queste decisioni sono prese da entrambi i genitori di comune accordo.

Il collocamento riguarda invece il luogo di residenza abituale del minore e la scansione concreta dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Si può avere un affido condiviso — regola quasi sempre applicata — con un collocamento prevalente presso un genitore, se questo risponde meglio all'interesse del figlio.

In altre parole: la condivisione dell'affido non implica la simmetria del collocamento. Sono due decisioni separate.

Implicazioni pratiche

Per il genitore separato significa che non è sufficiente invocare la bigenitorialità per ottenere una divisione paritaria dei tempi. Il giudice guarda alla stabilità del minore, alla vicinanza tra le abitazioni, agli orari scolastici, alle attività, all'età dei figli e alla concreta disponibilità di ciascun genitore.

Ci sono poi riflessi economici rilevanti. L'assegno di mantenimento per i figli tiene conto anche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle spese sostenute direttamente. Un collocamento più bilanciato può incidere sull'importo dell'assegno, ma non lo azzera automaticamente. Vanno inoltre distinte le spese ordinarie da quelle straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive), che seguono criteri di ripartizione propri.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di affrontare la questione dei tempi in un'ottica costruttiva: soluzioni condivise e sostenibili sono generalmente valutate con favore, perché rispondono meglio all'interesse stabile del minore rispetto a impostazioni conflittuali fondate su rivendicazioni quantitative.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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