Affido condiviso su accordo dei genitori: il Tribunale di Bologna fissa i limiti
Con la sentenza n. 2682/2026 il Tribunale di Bologna ha omologato l'accordo raggiunto da due genitori su affido condiviso, casa familiare, mantenimento diretto e spese. Il punto rilevante: la mancata partecipazione del Pubblico Ministero non blocca la decisione se gli atti sono stati notificati regolarmente. Un chiarimento pratico sui procedimenti familiari dopo la Riforma Cartabia.
Il caso
Due genitori, M.M. e L.P., hanno definito consensualmente le condizioni relative ai figli: affido condiviso, assegnazione della casa familiare, mantenimento in forma diretta e ripartizione delle spese straordinarie. Il Tribunale di Bologna, Sezione I Civile (Presidente relatore Stefano Giusberti), ha recepito l'intesa con la sentenza n. 2682/2026.
Il profilo più interessante non riguarda il contenuto dell'accordo, ma il procedimento: il collegio ha affermato che la mancata partecipazione del Pubblico Ministero non paralizza la decisione, purché gli atti siano stati ritualmente notificati.
Inquadramento normativo
Dopo la Riforma Cartabia, il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie è regolato dagli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, l'art. 473-bis.15 c.p.c. disciplina l'intervento del Pubblico Ministero, che nei procedimenti riguardanti minori è parte necessaria e deve essere posto in condizione di interloquire.
Il punto delicato è distinguere tra due situazioni: l'omessa notifica al PM, che costituisce vizio del procedimento, e la mera mancata partecipazione del PM regolarmente informato. Nel primo caso la decisione è viziata; nel secondo, secondo Bologna, il giudice può procedere. Il PM, cioè, ha il diritto di intervenire, non l'obbligo di presenziare a pena di stallo.
Rileva anche l'art. 473-bis.17 c.p.c. sulla trattazione e sul potere del collegio di decidere sulla base degli atti quando le parti hanno raggiunto un'intesa. L'art. 127-ter c.p.c. completa il quadro consentendo, in presenza dei presupposti, forme di trattazione semplificata e depositi di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Cosa significa "mantenimento diretto"
Un chiarimento utile. Il mantenimento diretto è la modalità in cui ciascun genitore provvede direttamente ai bisogni del figlio nei periodi in cui lo tiene con sé e si accolla determinate voci di spesa, senza il versamento di un assegno periodico all'altro. È alternativo al classico assegno mensile e presuppone di norma capacità economiche non troppo distanti e una cooperazione effettiva tra i genitori. Non elimina la ripartizione delle spese straordinarie, che vanno comunque disciplinate.
Implicazioni pratiche
Per i genitori che intendono separarsi o regolare i rapporti su base consensuale, la decisione conferma due elementi.
Primo: un accordo ben costruito può essere recepito dal Tribunale senza contenzioso, con evidente risparmio di tempo e conflittualità. Ma "recepito" non significa automatico: il giudice verifica sempre la conformità dell'intesa all'interesse dei figli. Un accordo squilibrato o generico può essere modificato o non omologato.
Secondo: la regolarità delle notifiche è decisiva. Se il PM non viene messo in condizione di intervenire, la decisione è esposta a impugnazione. La cura degli adempimenti processuali, che a volte viene percepita come formalismo, protegge la stabilità stessa dell'accordo.
Sul mantenimento diretto, la pronuncia segnala un'apertura, ma resta essenziale la precisione redazionale: chi paga cosa, con quali criteri di ripartizione delle spese straordinarie, con quali meccanismi di adeguamento nel tempo. Formule vaghe generano contenzioso futuro.
Cosa fare in concreto
- Verificate l'equilibrio dell'accordo rispetto all'interesse dei figli: tempi di permanenza, contribuzione economica e spese devono risultare coerenti e sostenibili, non solo formalmente pattuiti.
- Dettagliate la ripartizione delle spese straordinarie con un elenco chiaro delle voci e delle percentuali, indicando le modalità di consenso preventivo e di rimborso.
- Se optate per il mantenimento diretto, esplicitate quali oneri gravano su ciascun genitore e prevedete criteri di revisione al mutare dei redditi o delle esigenze del figlio.
- Curate le notifiche e il coinvolgimento del PM: assicuratevi che tutti gli adempimenti processuali siano tracciati, così da rendere la decisione stabile e non impugnabile per vizi formali.
- Prevedete una clausola di rinegoziazione per le sopravvenienze, evitando di dover riaprire l'intero procedimento a ogni cambiamento rilevante.
Consigliamo di far esaminare la bozza di accordo prima del deposito: un testo tecnicamente solido riduce il rischio di rilievi da parte del Tribunale e di conflitti successivi.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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