Affido familiare dei minori stranieri soli: il progetto Terreferme e la cornice normativa
CNCA e UNICEF hanno raccolto in un libro l'esperienza del progetto Terreferme: 160 affidi familiari di minorenni stranieri non accompagnati in otto anni. L'occasione per chiarire la cornice giuridica dell'affido di MSNA, distinta dall'adozione, e per indicare alle famiglie e agli enti del Terzo settore i passaggi concreti di un percorso ancora poco conosciuto.
Il fatto
Il progetto Terreferme, promosso dal Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti (CNCA) insieme a UNICEF, ha realizzato 160 affidi familiari di minorenni stranieri non accompagnati nell'arco di otto anni. Il volume che ne raccoglie l'esperienza è scritto dai protagonisti: famiglie affidatarie, operatori sociali e ragazzi accolti. Al di là del valore documentale, la pubblicazione riporta l'attenzione su un istituto che resta marginale nella prassi dell'accoglienza, ancora largamente affidata alle strutture.
Inquadramento normativo
Il minore straniero non accompagnato (MSNA) è definito dall'art. 2 della Legge 47/2017, la cosiddetta legge Zampa: si tratta del minorenne privo di assistenza e rappresentanza legale, presente sul territorio italiano senza genitori o altri adulti legalmente responsabili.
La legge Zampa stabilisce che l'accoglienza in famiglia deve essere preferita rispetto al collocamento in struttura, in coerenza con i principi già contenuti nella Legge 184/1983 sull'affidamento dei minori. La priorità della soluzione familiare non discende quindi da un'unica norma isolata, ma dal coordinamento tra la disciplina generale dell'affido (L. 184/1983), le previsioni della L. 47/2017 sulle modalità di accoglienza e il superiore interesse del minore sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, recepita con L. 176/1991.
Qui si colloca la prima criticità applicativa. L'affido di un MSNA mette in dialogo due competenze distinte: il tribunale per i minorenni, che dispone l'affidamento, e il giudice tutelare, cui si collega la nomina del tutore. La figura del tutore volontario è introdotta dall'art. 11 della L. 47/2017, che ne istituisce gli elenchi presso i tribunali per i minorenni; il regime della tutela in sé resta però ancorato agli artt. 343 e seguenti del codice civile. Confondere la fonte degli elenchi con la disciplina dell'istituto è un errore frequente: il tutore volontario è una figura nuova innestata su un impianto codicistico preesistente.
Un secondo nodo riguarda il ruolo degli enti del Terzo settore. L'accoglienza di persone fragili rientra tra le attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017). Gli ETS che operano sull'affido dei MSNA, come quelli coinvolti in Terreferme, agiscono dunque entro un perimetro qualificato dal Codice, con i relativi obblighi di trasparenza e rendicontazione.
Affido non è adozione
La distinzione è essenziale e va ribadita alle famiglie. L'affidamento è per natura temporaneo: non recide il legame con la famiglia d'origine, non attribuisce diritti successori e non comporta l'acquisto automatico della cittadinanza italiana. L'adozione produce invece effetti definitivi sullo stato di figlio. Chi accoglie un MSNA in affido assume responsabilità di cura e di rappresentanza nei limiti fissati dal provvedimento, non un rapporto di filiazione.
Implicazioni pratiche
Il punto più delicato è il passaggio alla maggiore età. Al compimento dei diciotto anni il percorso di accoglienza rischia di interrompersi bruscamente. La L. 47/2017 prevede, all'art. 13, la possibilità del cosiddetto prosieguo amministrativo: il tribunale per i minorenni può disporre la prosecuzione delle misure di accoglienza per il neomaggiorenne che necessiti di un supporto prolungato, fino al ventunesimo anno di età. È uno strumento che va richiesto per tempo, prima del compimento della maggiore età, e che troppo spesso resta inattuato per ritardi procedurali.
Per le famiglie affidatarie il rischio principale è il vuoto informativo: aspettative confuse tra affido e adozione, scarsa conoscenza dei tempi di permanenza, incertezza sul dopo-diciotto. Per gli enti, il punto critico è il matching tra minore e famiglia e la chiarezza dei protocolli di responsabilità con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.
Cosa fare in concreto
- Verificare lo status del minore all'avvio: accertarsi che vi sia un tutore nominato e un provvedimento del tribunale per i minorenni che definisca durata e contenuto dell'affido.
- Distinguere fin dall'inizio affido e adozione: chiarire con la famiglia la natura temporanea del rapporto e l'assenza di effetti su successione e cittadinanza.
- Programmare il prosieguo amministrativo: presentare l'istanza al tribunale per i minorenni prima dei diciotto anni, documentando le esigenze di accompagnamento del ragazzo.
- Formalizzare i protocolli ente-servizi sociali: definire per iscritto ruoli, responsabilità e flussi di comunicazione con il giudice tutelare e i servizi territoriali.
- Curare la formazione delle famiglie affidatarie: predisporre percorsi informativi sui profili giuridici e sulle dinamiche dell'accoglienza interculturale.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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