Terzo Settore

Affido familiare dei minori stranieri non accompagnati: il modello Terreferme

CNCA e UNICEF hanno raccolto in un volume otto anni del progetto Terreferme: 160 affidi familiari di minorenni stranieri non accompagnati. Il libro, scritto dai protagonisti, riporta al centro uno strumento spesso trascurato per i minori soli, alternativo all'accoglienza in struttura. L'occasione utile per chiarire il quadro normativo che regola questo istituto e gli adempimenti che ne derivano.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti (CNCA) e UNICEF hanno pubblicato un volume che documenta l'esperienza del progetto Terreferme. In otto anni il progetto ha realizzato 160 affidi familiari di minorenni stranieri non accompagnati, cioè minori presenti sul territorio italiano privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o altri adulti legalmente responsabili.

Il testo è scritto dai protagonisti: famiglie affidatarie, operatori sociali e gli stessi ragazzi. Il dato di rilievo non è solo narrativo. Mostra che l'affido familiare, di norma associato ai minori italiani, è applicabile anche ai minori migranti soli, come canale di accoglienza alternativo o complementare alle comunità.

Inquadramento normativo

La figura del minore straniero non accompagnato (MSNA) è disciplinata in modo organico dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (cosiddetta "legge Zampa"). La norma stabilisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera, garantisce parità di trattamento rispetto ai minori italiani e individua nella tutela e nell'accoglienza familiare strumenti prioritari rispetto al collocamento in struttura.

L'affido familiare in senso proprio resta regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto del minore a una famiglia. L'articolo 2 prevede l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una persona singola. L'articolo 4 distingue tra affido consensuale, disposto dal servizio sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, e affido giudiziale, disposto dal Tribunale per i minorenni in assenza di tale consenso.

Per i MSNA il quadro si integra con il sistema della tutela volontaria, introdotto sempre dalla legge 47/2017: cittadini privati, iscritti in appositi elenchi presso i Tribunali per i minorenni, assumono la rappresentanza legale del minore. Tutela e affido sono istituti distinti ma spesso coesistenti: il tutore esercita la rappresentanza giuridica, la famiglia affidataria assicura accoglienza e cura quotidiana.

Implicazioni pratiche

Per gli enti del Terzo settore che operano nell'accoglienza, l'esperienza Terreferme conferma che l'affido familiare dei MSNA è praticabile su scala significativa, ma richiede una regia tecnica precisa. L'ente che promuove o supporta percorsi di affido deve coordinarsi con i servizi sociali del Comune competente e con il Tribunale per i minorenni, evitando sovrapposizioni di competenze.

Per le famiglie disponibili, l'affido di un MSNA comporta responsabilità di cura ma non la rappresentanza legale, che resta in capo al tutore. È un punto da chiarire fin dall'inizio, perché incide su scelte rilevanti: iscrizione scolastica, autorizzazioni sanitarie, pratiche relative al permesso di soggiorno.

Per gli operatori sociali, la documentazione del percorso assume valore non solo gestionale ma anche processuale. I provvedimenti di affido, le relazioni periodiche e i verbali di verifica sono atti su cui il giudice fonda le proprie decisioni e su cui si misura la regolarità dell'intervento.

Cosa fare in concreto

La pubblicazione di CNCA e UNICEF ha un merito divulgativo: ricorda che dietro ogni affido c'è un istituto giuridico definito, con regole e responsabilità precise. Tradurre la buona pratica in correttezza procedurale è ciò che ne garantisce la tenuta nel tempo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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