Famiglia

Affinità e obblighi verso i suoceri: cosa prevede la legge

Il matrimonio non lega solo i coniugi: crea un rapporto giuridico anche con i loro parenti, detto affinità. Da esso derivano conseguenze concrete, come divieti matrimoniali e possibili obblighi alimentari verso i suoceri. Vediamo chi sono gli affini secondo il Codice Civile, quali doveri comportano e cosa accade a questo vincolo dopo un divorzio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Chi sono gli affini

L'affinità è il legame che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Lo stabilisce l'articolo 78 del Codice Civile: chi si sposa entra in rapporto di affinità con i parenti del proprio consorte, ma non con gli affini di quest'ultimo.

In concreto, i suoceri sono affini in linea retta di primo grado, così come genero e nuora. I cognati, cioè i fratelli e le sorelle del coniuge, sono affini in linea collaterale di secondo grado. Un principio va chiarito subito: gli affini del marito non diventano affini della moglie, e viceversa. Non esiste, per esempio, un vincolo giuridico tra i rispettivi genitori dei due coniugi.

Il grado di affinità si calcola come quello di parentela: si contano i gradi che separano il coniuge dal parente considerato. Il suocero è quindi affine di primo grado, il cognato di secondo.

Inquadramento normativo

Dall'affinità la legge fa discendere effetti precisi. Il primo è un divieto: l'articolo 87 del Codice Civile vieta il matrimonio tra affini in linea retta, quindi tra suocero e nuora o tra suocera e genero, anche quando il matrimonio che aveva generato l'affinità si è sciolto. Per gli affini in linea collaterale il divieto opera entro il secondo grado, ma è superabile con autorizzazione del tribunale.

Il secondo effetto riguarda gli alimenti. Gli alimenti sono un sostegno economico dovuto a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'articolo 433 individua chi è tenuto a prestarli e in quale ordine: dopo il coniuge, i figli, i genitori e i generi e le nuore, la norma include anche il suocero e la suocera. In sostanza, in presenza di determinate condizioni, il genero o la nuora possono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei suoceri in difficoltà, e viceversa.

L'articolo 434 precisa che l'obbligo alimentare tra affini viene meno quando l'affinità cessa. Su questo punto occorre distinguere le situazioni, come ha chiarito la Corte di Cassazione.

Cosa cambia dopo separazione e divorzio

L'articolo 78, terzo comma, dispone che l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che il matrimonio sia dichiarato nullo. È un dato importante: se il coniuge muore, il vincolo di affinità con i suoceri resta.

Diverso è il caso del divorzio. Con lo scioglimento del matrimonio l'affinità viene meno e, di conseguenza, cessa anche l'eventuale obbligo alimentare tra ex genero o nuora e suoceri. La separazione, invece, non scioglie il matrimonio: durante la separazione il vincolo di affinità permane, con i relativi possibili obblighi.

È un aspetto che genera equivoci frequenti. La convinzione diffusa che i rapporti con i suoceri si esauriscano con la crisi coniugale è corretta solo per il divorzio, non per la semplice separazione.

Implicazioni pratiche

Per chi è sposato o convive con un coniuge, questi principi hanno ricadute reali. Un suocero in stato di bisogno economico, privo di altri familiari in grado di aiutarlo, potrebbe rivolgere una richiesta di alimenti al genero o alla nuora. L'obbligo non è automatico: presuppone lo stato di bisogno del richiedente e la capacità economica di chi è chiamato a contribuire, secondo l'ordine dell'articolo 433.

Sul piano matrimoniale, chi intende risposarsi con un ex affine in linea retta deve sapere che il divieto dell'articolo 87 resta operativo anche dopo la fine del primo matrimonio.

Cosa fare in concreto

Conclusioni

L'affinità è un rapporto giuridico spesso trascurato, ma capace di produrre obblighi concreti. Comprenderne i confini aiuta a evitare pretese infondate e a riconoscere quelle legittime.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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