Aste Giudiziarie

Affitti e pignoramento estinto: a chi spettano i canoni

Quando l'immobile pignorato è locato, i canoni confluiscono nella procedura esecutiva. Ma se il pignoramento si estingue, chi incassa gli affitti maturati? La questione tocca proprietari, custodi giudiziari e conduttori. È utile fare chiarezza sui riferimenti normativi e sugli effetti dell'estinzione, distinguendo il vincolo processuale dalla titolarità sostanziale del credito.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Un immobile locato viene sottoposto a pignoramento. Durante la procedura, la gestione della locazione passa al custode giudiziario, che riscuote i canoni e li accantona nell'ambito dell'esecuzione. Poi il processo esecutivo si estingue.

A questo punto emerge la domanda pratica: i canoni maturati durante la procedura, e le eventuali penali contrattuali, spettano alla massa dei creditori o tornano al proprietario dell'immobile? Il tema è ricorrente nelle esecuzioni immobiliari su beni produttivi di reddito, come alberghi o unità commerciali.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere il piano processuale da quello sostanziale.

Sul piano sostanziale, i canoni di locazione sono frutti civili ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c.: il reddito che si ricava da un bene come corrispettivo del godimento concesso ad altri. Il pignoramento dell'immobile si estende ai frutti in forza dell'art. 2912 c.c., che assoggetta al vincolo anche gli accessori, le pertinenze e appunto i frutti della cosa pignorata.

La custodia e l'amministrazione del bene pignorato sono regolate dagli artt. 559 e 560 c.p.c.: il custode gestisce l'immobile, riscuote i canoni e, ove necessario, stipula o rinnova i contratti di locazione secondo le direttive del giudice dell'esecuzione. I canoni riscossi restano vincolati alla procedura finché questa è in corso.

L'estinzione del processo esecutivo è disciplinata dall'art. 630 c.p.c., che ne prevede le cause (tra cui l'inattività delle parti e la rinuncia). Le forme e gli effetti della pronuncia di estinzione sono regolati dagli artt. 629-632 c.p.c.

Cosa incide sull'esito

Il punto decisivo è che il vincolo del pignoramento sui frutti ha natura processuale: serve a garantire i creditori nell'ambito dell'esecuzione. Venuta meno l'esecuzione, viene meno anche la ragione che sottraeva quei frutti alla libera disponibilità del titolare del bene.

Ne deriva che i canoni maturati durante la procedura tornano nella disponibilità del proprietario, salvi i diritti dei creditori eventualmente già maturati e dedotte le spese e gli oneri della procedura (compenso del custode incluso). La titolarità sostanziale del credito da locazione, del resto, resta in capo al proprietario anche quando il contratto è stato materialmente sottoscritto dal custode: quest'ultimo agisce nell'interesse della procedura, non come nuovo locatore in proprio.

È una precisazione importante. Il riversamento al proprietario non è automatico e integrale: passa attraverso la resa del conto della gestione del custode e il soddisfacimento delle poste che gravano legittimamente sulle somme riscosse.

> Nota metodologica: gli estremi della pronuncia di legittimità richiamata dalla fonte (sezione, numero e anno) devono essere verificati sul testo integrale prima di ogni citazione puntuale. In assenza di riscontro certo, evitiamo di attribuire una massima a una sentenza non identificata con precisione.

Implicazioni pratiche

Per il proprietario: l'estinzione della procedura non cancella i suoi diritti sui canoni, ma la loro restituzione è mediata dalla chiusura contabile della custodia. Non è prudente considerare quelle somme già acquisite finché il conto non è definito.

Per il custode giudiziario: cessata la procedura, cessa il potere di gestione; occorre rendere il conto, quantificare spese e compenso e riversare il residuo al legittimato.

Per il conduttore: il rapporto di locazione prosegue con il proprietario. Muta il soggetto cui versare i canoni futuri; è essenziale ricevere indicazioni formali per non pagare al soggetto sbagliato.

Cosa fare in concreto

  1. Proprietario: chiedi al giudice dell'esecuzione copia del provvedimento di estinzione e sollecita la resa del conto del custode per quantificare le somme restituibili.
  2. Proprietario: verifica l'esistenza di crediti dei creditori già consolidati o di spese di procedura prima di considerare disponibili i canoni accantonati.
  3. Custode: predisponi tempestivamente il rendiconto, documenta canoni riscossi, spese sostenute e compenso, e riversa il residuo al soggetto legittimato.
  4. Conduttore: pretendi una comunicazione scritta che indichi il nuovo destinatario dei pagamenti dopo la cessazione della custodia, e conserva le ricevute.
  5. Tutti: prima di agire su somme contese, acquisisci il fascicolo esecutivo e verifica lo stato effettivo della procedura.

Consigliamo di non procedere a incassi o riversamenti sulla base di una lettura affrettata del provvedimento di estinzione: la corretta destinazione delle somme dipende dalla situazione contabile della custodia e dalla posizione dei creditori residui.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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