Affitto della casa coniugale: chi paga può chiedere il rimborso
Chi versa l'affitto della casa coniugale assegnata all'ex partner può ottenere il rimborso della parte eccedente la propria quota interna. Il principio, ricorrente nella giurisprudenza di merito, distingue tra obbligo verso il locatore e riparto economico tra i coniugi. Capire questa differenza evita errori costosi, dalla morosità alla perdita del diritto di credito.
Il principio in sintesi
Quando entrambi i coniugi hanno firmato il contratto di locazione della casa poi assegnata a uno solo di loro, chi continua a pagare l'intero canone non resta necessariamente inciso da tutta la spesa. La giurisprudenza di merito riconosce, in linea con i principi civilistici, un diritto al recupero della quota versata oltre la propria parte interna.
È un tema che tocca molte separazioni: la casa viene assegnata a un coniuge, spesso quello con cui restano i figli, ma il contratto continua a vincolare entrambi verso il proprietario.
Inquadramento normativo
Occorre tenere distinti due rapporti.
Il rapporto esterno è quello verso il locatore. Se entrambi i coniugi hanno sottoscritto il contratto, sono conduttori in solido: il proprietario può pretendere l'intero canone da uno qualsiasi di loro (art. 1292 c.c.). Il pagamento del canone al locatore non è mai "indebito": è dovuto per contratto. Per questo motivo il fondamento del recupero non va cercato nella ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), bensì nel regresso tra condebitori solidali.
L'art. 1299 c.c. stabilisce che il debitore solidale che ha pagato l'intero debito può ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno. Da qui il recupero, ma nella misura eccedente la propria quota interna, non automaticamente per l'intero.
Sul piano familiare, l'assegnazione della casa coniugale è disciplinata dall'art. 337-sexies c.c.: il provvedimento attribuisce il *godimento* dell'immobile, di norma al genitore collocatario dei figli. Attenzione però: l'assegnazione non trasferisce automaticamente tutti gli oneri economici né modifica gli obblighi contrattuali verso il locatore. La ripartizione interna delle spese dipende dal titolo e dagli accordi.
Cosa cambia in concreto
La quota realmente recuperabile non è un dato fisso. Dipende da più fattori:
- la quota interna tra i coniugi, che salvo diversa pattuizione si presume paritaria;
- l'eventuale imputazione a mantenimento: se il pagamento del canone è stato previsto dal giudice o dagli accordi come componente del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, il recupero può essere escluso o ridotto;
- gli accordi di separazione o divorzio, che possono aver già regolato la questione.
Proprio per questo è imprudente affermare che spetti sempre il rimborso "integrale". Il diritto sussiste, ma va commisurato al titolo e alla posizione interna delle parti.
Un punto è invece pacifico e va tenuto fermo: non si può smettere unilateralmente di pagare il locatore. Interrompere i versamenti espone entrambi i conduttori alla morosità e al rischio di sfratto, con effetti che ricadono anche su chi vive nell'immobile. Il recupero va perseguito nei confronti dell'altro coniuge, non a scapito del contratto.
Quanto ai termini, il credito di regresso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), che decorre dai singoli pagamenti. Attendere troppo può quindi comportare la perdita del diritto sulle mensilità più risalenti.
Cosa fare in concreto
- Verifica il contratto di locazione: controlla se figuri come conduttore anche l'altro coniuge. Solo in caso di coobbligazione solidale opera il regresso ex art. 1299 c.c.
- Leggi il provvedimento di assegnazione e gli accordi: accerta se il pagamento del canone sia stato imputato al mantenimento; in tal caso il recupero può non spettare.
- Conserva le prove dei pagamenti: bonifici, ricevute e comunicazioni scritte. Servono a quantificare la quota versata in eccedenza.
- Continua a pagare il locatore finché il contratto è in essere, per non esporti a morosità e sfratto.
- È opportuno valutare tempestivamente l'eventuale azione di rimborso, anche per non compromettere le mensilità più risalenti a causa della prescrizione decennale.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni contratto ha il suo equilibrio.
Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.