Affitto della casa dopo la separazione: chi paga il canone
Chi resta nella casa in affitto dopo la separazione deve anche pagarne il canone? La Cassazione conferma un principio netto: il coniuge assegnatario dell'abitazione subentra nel contratto di locazione e assume l'obbligo di pagamento. Ma il trasferimento produce effetti verso il proprietario solo se gli viene comunicato. Un dettaglio procedurale che decide chi risponde del debito.
Il caso
La questione riguarda una situazione frequente: due coniugi vivono in un immobile in affitto, si separano e il giudice assegna la casa a uno dei due, di norma quello con cui restano a vivere i figli. Il contratto di locazione, però, era stato firmato dall'altro coniuge, o da entrambi. Chi deve pagare il canone dal momento della separazione?
La Cassazione ha chiarito che l'assegnazione della casa familiare comporta il subentro automatico del coniuge assegnatario nel rapporto di locazione. Non serve stipulare un nuovo contratto: chi ottiene l'abitazione ne assume anche gli oneri economici verso il locatore.
Inquadramento normativo
La regola trova fondamento nell'art. 6 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (la legge sull'equo canone, ancora vigente per questa parte). La norma prevede che, in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, subentra nel contratto di locazione il coniuge a cui il giudice ha assegnato l'abitazione.
Si tratta di una successione nel contratto disposta dalla legge: il conduttore originario esce dal rapporto e al suo posto entra l'assegnatario, che diventa titolare di tutti i diritti e di tutti gli obblighi, compreso il pagamento del canone.
Il punto decisivo, sottolineato dalla giurisprudenza, riguarda l'efficacia del subentro nei confronti del proprietario. Il trasferimento avviene per effetto del provvedimento del giudice, ma perché il locatore ne sia vincolato deve esserne informato. In assenza di comunicazione, il proprietario può continuare a considerare obbligato il conduttore originario, che rimane esposto verso di lui.
Implicazioni pratiche
Per chi resta nella casa. Il coniuge assegnatario diventa il debitore del canone. Non può considerarsi ospite: risponde in prima persona degli affitti che maturano dopo l'assegnazione. Deve quindi mettere in conto un costo fisso che prima poteva gravare sull'altro.
Per chi lascia la casa. Il coniuge uscente non è più tenuto al pagamento del canone dal momento del subentro. Attenzione, però: se il proprietario non è stato informato, potrebbe agire contro di lui per i canoni non pagati, costringendolo poi a rivalersi sull'ex coniuge. Per questo la comunicazione al locatore non è una formalità trascurabile.
Per il proprietario. Il locatore ha interesse a sapere chi è il nuovo conduttore, sia per indirizzare a lui le richieste di pagamento, sia per gestire correttamente eventuali morosità e la restituzione del deposito cauzionale.
Un'ulteriore precisazione: il subentro riguarda l'abitazione familiare, cioè il luogo in cui si svolgeva la vita comune e in cui restano i figli. Non si estende automaticamente ad altri immobili condotti in locazione dalla coppia.
Cosa fare in concreto
- Comunicate il provvedimento al proprietario. Inviate copia del provvedimento di assegnazione con lettera raccomandata o PEC, così da rendere il subentro opponibile al locatore e fissare la data da cui decorrono i nuovi obblighi.
- Verificate chi ha firmato il contratto. Se il contratto era intestato a entrambi o al solo coniuge uscente, chiarite per iscritto il passaggio di titolarità per evitare contestazioni sui canoni pregrassi.
- Fate mettere a verbale l'assegnazione con precisione. In sede di separazione, chiedete che il provvedimento indichi in modo chiaro l'immobile assegnato e la decorrenza, elementi utili in caso di controversia futura.
- Regolate deposito cauzionale e utenze. Definite chi ha versato la cauzione e chi ne avrà diritto alla riconsegna, e provvedete alla voltura delle utenze intestate al coniuge uscente.
- Se siete il coniuge uscente, conservate la prova della comunicazione. È la vostra tutela contro richieste di pagamento per periodi successivi al subentro.
Conclusione
L'assegnazione della casa familiare porta con sé un onere spesso trascurato nelle trattative di separazione: il canone di locazione segue l'abitazione. Consigliamo di gestire il subentro non come mera conseguenza automatica, ma come passaggio da formalizzare con attenzione, curando la comunicazione al proprietario e la chiarezza del provvedimento.
---
*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
Ogni contratto ha il suo equilibrio.
Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.