Agenti sportivi: nuove regole su registro e requisiti professionali
Cambia il quadro di accesso alla professione di agente sportivo. Il decreto attuativo interviene su iscrizione al Registro nazionale tenuto dal CONI, requisiti abilitativi e regole del mandato. Per agenti, società sportive e atleti si tratta di verificare titoli, contratti e procedure interne. Di seguito l'inquadramento normativo e le azioni concrete da valutare per tempo.
Il fatto
La disciplina della professione di agente sportivo è oggetto di un nuovo intervento regolamentare, che secondo quanto riferito dalle fonti di stampa specializzata interverrà su requisiti di accesso, tenuta del Registro nazionale e regole di esercizio. Gli estremi esatti del provvedimento attuativo (numero e anno) e la natura della data indicata come rilevante — se termine di entrata in vigore o di adeguamento — vanno confermati alla luce del testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale.
In attesa di tale verifica, è utile richiamare il quadro normativo già consolidato, che resta il riferimento per chiunque operi come intermediario tra atleti, società e Federazioni sportive.
Inquadramento normativo
La figura dell'agente sportivo trova il suo fondamento nell'art. 1, commi 373-377, della L. 205/2017, che ha istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi presso il CONI e ha subordinato l'esercizio della professione all'iscrizione in tale Registro.
La riforma dello sport ha poi dettato la disciplina di dettaglio con il d.lgs. 37/2021, decreto specificamente dedicato agli agenti sportivi, adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 86/2019. Questo decreto regola i requisiti abilitativi, l'esame di idoneità, i contenuti minimi del mandato e il regime dei conflitti di interesse. È in questo impianto — e non nell'art. 51 del d.lgs. 36/2021, che disciplina altre materie — che va collocata la professione di agente sportivo.
Il mandato di agente deve rivestire forma scritta a pena di nullità e indicare in modo chiaro l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso e le parti assistite. La forma scritta non è un adempimento formale: è la condizione di validità del rapporto.
Implicazioni pratiche
Per l'agente, il punto centrale è la posizione presso il Registro nazionale: senza iscrizione valida ed efficace non è possibile esercitare l'attività di intermediazione né percepire compensi a tale titolo.
Occorre distinguere due profili giuridici che restano autonomi. Da un lato, la validità del mandato: un incarico privo dei requisiti di forma o conferito da soggetto non abilitato può essere colpito da nullità. Dall'altro, il diritto al compenso, che discende dall'esistenza di un mandato valido ed efficace: caduto il primo profilo, viene meno anche il secondo, ma si tratta di conseguenze da valutare caso per caso e alla luce della disposizione specifica applicabile.
Per le società sportive con volumi elevati di trasferimenti, il tema più delicato è quello dei conflitti di interesse. La normativa limita la possibilità che uno stesso agente assista più parti nella medesima operazione e impone trasparenza sui rapporti. Le società dovrebbero dotarsi di procedure interne di verifica preventiva, così da documentare la posizione dell'agente e la regolarità dell'incarico prima della firma.
Per l'atleta, la tutela passa dalla verifica preliminare: affidarsi a un soggetto non iscritto espone al rischio di contratti invalidi e di contestazioni sui compensi versati.
Cosa fare in concreto
- Verificare l'iscrizione al Registro nazionale presso il CONI dell'agente coinvolto, controllando che sia attuale ed efficace alla data dell'incarico.
- Redigere il mandato in forma scritta, con oggetto, durata, compenso e parti assistite chiaramente indicati; conservare copia sottoscritta.
- Mappare i possibili conflitti di interesse in ogni operazione, verificando se l'agente assiste più parti e con quale forma di consenso.
- Adeguare la modulistica contrattuale ai contenuti minimi previsti dalla normativa vigente, aggiornandola non appena confermato il testo del nuovo provvedimento.
- Predisporre procedure interne di controllo preventivo per le società con elevata attività di trasferimento, con tracciabilità delle verifiche svolte.
È opportuno anticipare queste verifiche e monitorare la pubblicazione del testo ufficiale del decreto attuativo, così da avere certezza su requisiti aggiornati e sulle relative scadenze di adeguamento.
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