Lavoro

Agenti sportivi: nuove regole su registro e requisiti professionali

Cambia il quadro di accesso alla professione di agente sportivo. Il decreto attuativo interviene su iscrizione al Registro nazionale tenuto dal CONI, requisiti abilitativi e regole del mandato. Per agenti, società sportive e atleti si tratta di verificare titoli, contratti e procedure interne. Di seguito l'inquadramento normativo e le azioni concrete da valutare per tempo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

La disciplina della professione di agente sportivo è oggetto di un nuovo intervento regolamentare, che secondo quanto riferito dalle fonti di stampa specializzata interverrà su requisiti di accesso, tenuta del Registro nazionale e regole di esercizio. Gli estremi esatti del provvedimento attuativo (numero e anno) e la natura della data indicata come rilevante — se termine di entrata in vigore o di adeguamento — vanno confermati alla luce del testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale.

In attesa di tale verifica, è utile richiamare il quadro normativo già consolidato, che resta il riferimento per chiunque operi come intermediario tra atleti, società e Federazioni sportive.

Inquadramento normativo

La figura dell'agente sportivo trova il suo fondamento nell'art. 1, commi 373-377, della L. 205/2017, che ha istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi presso il CONI e ha subordinato l'esercizio della professione all'iscrizione in tale Registro.

La riforma dello sport ha poi dettato la disciplina di dettaglio con il d.lgs. 37/2021, decreto specificamente dedicato agli agenti sportivi, adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 86/2019. Questo decreto regola i requisiti abilitativi, l'esame di idoneità, i contenuti minimi del mandato e il regime dei conflitti di interesse. È in questo impianto — e non nell'art. 51 del d.lgs. 36/2021, che disciplina altre materie — che va collocata la professione di agente sportivo.

Il mandato di agente deve rivestire forma scritta a pena di nullità e indicare in modo chiaro l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso e le parti assistite. La forma scritta non è un adempimento formale: è la condizione di validità del rapporto.

Implicazioni pratiche

Per l'agente, il punto centrale è la posizione presso il Registro nazionale: senza iscrizione valida ed efficace non è possibile esercitare l'attività di intermediazione né percepire compensi a tale titolo.

Occorre distinguere due profili giuridici che restano autonomi. Da un lato, la validità del mandato: un incarico privo dei requisiti di forma o conferito da soggetto non abilitato può essere colpito da nullità. Dall'altro, il diritto al compenso, che discende dall'esistenza di un mandato valido ed efficace: caduto il primo profilo, viene meno anche il secondo, ma si tratta di conseguenze da valutare caso per caso e alla luce della disposizione specifica applicabile.

Per le società sportive con volumi elevati di trasferimenti, il tema più delicato è quello dei conflitti di interesse. La normativa limita la possibilità che uno stesso agente assista più parti nella medesima operazione e impone trasparenza sui rapporti. Le società dovrebbero dotarsi di procedure interne di verifica preventiva, così da documentare la posizione dell'agente e la regolarità dell'incarico prima della firma.

Per l'atleta, la tutela passa dalla verifica preliminare: affidarsi a un soggetto non iscritto espone al rischio di contratti invalidi e di contestazioni sui compensi versati.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare l'iscrizione al Registro nazionale presso il CONI dell'agente coinvolto, controllando che sia attuale ed efficace alla data dell'incarico.
  2. Redigere il mandato in forma scritta, con oggetto, durata, compenso e parti assistite chiaramente indicati; conservare copia sottoscritta.
  3. Mappare i possibili conflitti di interesse in ogni operazione, verificando se l'agente assiste più parti e con quale forma di consenso.
  4. Adeguare la modulistica contrattuale ai contenuti minimi previsti dalla normativa vigente, aggiornandola non appena confermato il testo del nuovo provvedimento.
  5. Predisporre procedure interne di controllo preventivo per le società con elevata attività di trasferimento, con tracciabilità delle verifiche svolte.

È opportuno anticipare queste verifiche e monitorare la pubblicazione del testo ufficiale del decreto attuativo, così da avere certezza su requisiti aggiornati e sulle relative scadenze di adeguamento.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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