Contratto di agenzia internazionale: la zona assegnata decide il giudice
Con l'ordinanza n. 25588/2026 le Sezioni Unite chiariscono chi decide una causa tra un agente italiano e un preponente estero. Il criterio non è la sede dell'impresa né il luogo del lavoro da remoto, ma la zona territoriale assegnata dal contratto. Una precisazione che incide su dove va incardinato il contenzioso e sulla redazione stessa dei contratti di agenzia con elementi transfrontalieri.
Il caso
Un agente italiano stipula un contratto con una società di diritto olandese. L'attività promozionale viene svolta in parte da remoto, dall'Italia. Quando insorge la controversia, la domanda preliminare è una sola: davanti a quale giudice va portata la causa, quello italiano o quello olandese?
La questione non è di dettaglio. Individuare la giurisdizione competente significa stabilire in quale Paese si celebra il processo, con conseguenze rilevanti in termini di costi, tempi e legge applicabile.
Inquadramento normativo
Il riferimento è l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 (cosiddetto "Bruxelles I bis"), che disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea. La norma consente di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro davanti al giudice di un altro Stato membro, in materia contrattuale, nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Per i contratti di prestazione di servizi — categoria in cui rientra il contratto di agenzia — il criterio è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.
Il nodo interpretativo sta proprio qui: dove si considera "prestato" il servizio dell'agente che opera su più territori o lavora da remoto?
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con l'ordinanza n. 25588/2026, ha risolto il dubbio. Il luogo di esecuzione va individuato nella zona territoriale assegnata all'agente dal contratto. Non rileva la sede legale del preponente, né il luogo fisico da cui l'agente materialmente lavora, quando l'attività avviene da remoto.
Perché conta la zona contrattuale
La scelta delle Sezioni Unite ha una logica precisa. L'agente si obbliga a promuovere affari in un'area determinata: è quella l'obbligazione caratteristica del contratto. Il territorio assegnato definisce il perimetro dell'attività e, con esso, il luogo giuridicamente rilevante della prestazione.
Ancorare la giurisdizione alla zona contrattuale garantisce prevedibilità. Entrambe le parti sanno, fin dalla firma, dove potrà radicarsi un eventuale contenzioso. Al contrario, agganciare il criterio al luogo del lavoro da remoto avrebbe reso la giurisdizione mutevole e incerta: l'agente potrebbe operare oggi dall'Italia, domani da un altro Stato, senza che ciò incida sul contenuto della prestazione dovuta.
Implicazioni pratiche
Per l'agente e per il preponente il principio ha ricadute immediate.
Chi opera con controparti estere deve sapere che il foro competente si determina guardando all'area assegnata nel contratto. Se la zona coincide con il territorio italiano, il giudice italiano avrà, di regola, giurisdizione, anche quando la sede del preponente è all'estero.
La conseguenza operativa più importante riguarda la fase di redazione. Una clausola sulla zona territoriale scritta in modo vago o incompleto non è più solo un problema di limiti dell'attività: diventa un fattore che incide sulla giurisdizione. Ambiguità sul territorio si traducono in incertezza sul giudice competente.
È inoltre confermato che la modalità di lavoro da remoto, oggi diffusa, non sposta il criterio. L'agente che promuove affari in un'area assegnata resta legato a quel territorio anche se non vi si reca fisicamente.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per le parti di inserire una clausola di elezione del foro, che consente di individuare in via convenzionale il giudice competente entro i limiti consentiti dal Regolamento.
Cosa fare in concreto
- Verificate la clausola sulla zona in ogni contratto di agenzia con elementi internazionali: deve indicare in modo chiaro e circoscritto il territorio assegnato.
- Valutate una clausola di elezione del foro per stabilire in anticipo, e per iscritto, quale giudice sarà competente in caso di controversia.
- Non confondete il luogo del lavoro da remoto con il territorio contrattuale: solo il secondo rileva ai fini della giurisdizione.
- Coordinate zona e legge applicabile: giurisdizione e diritto sostanziale seguono regole distinte, vanno regolate entrambe in modo esplicito.
- Riesaminate i contratti in corso con preponenti esteri, per accertare che le clausole riflettano il criterio ora fissato dalle Sezioni Unite.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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