L'aiuto economico dei genitori incide sull'assegno di mantenimento?
Quando un coniuge riceve un aiuto economico dai propri genitori, l'altro può chiedere di conteggiarlo per aumentare l'assegno di mantenimento. La giurisprudenza tende a escluderlo: la liberalità familiare non è un reddito stabile né esigibile. Vediamo perché la distinzione conta e come muoversi, sia per chi riceve sia per chi versa il contributo.
Il fatto e perché conta
Nelle cause di separazione e divorzio capita spesso che uno dei due coniugi goda di un sostegno economico dei propri genitori: versamenti periodici, pagamento dell'affitto, aiuti in denaro. L'altro coniuge, allora, chiede che quel flusso venga conteggiato tra le entrate, così da ridurre l'assegno dovuto o da aumentare quello percepito.
La questione tocca un punto delicato: che cosa può essere considerato "reddito" ai fini del mantenimento. E la risposta non è scontata.
Inquadramento normativo
Occorre tenere distinti due piani, spesso confusi.
Il primo è l'assegno di mantenimento in sede di separazione, disciplinato dall'art. 156 c.c. Qui il giudice valuta le condizioni economiche dei coniugi e, secondo l'orientamento tradizionale, il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Il secondo è l'assegno divorzile, previsto dall'art. 5 della L. n. 898/1970. Su questo fronte la cornice è cambiata: con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018 il criterio del tenore di vita coniugale è stato superato. L'assegno divorzile ha oggi funzione assistenziale, compensativa e perequativa: guarda alla mancanza di mezzi adeguati e al contributo dato dal coniuge alla vita familiare, non alla riproduzione dello standard economico precedente.
Su entrambi i piani il tema dell'aiuto dei genitori resta aperto. L'orientamento giurisprudenziale prevalente distingue tra ciò che entra stabilmente nel patrimonio del coniuge e ciò che è mera liberalità. Il sostegno spontaneo dei genitori adulti verso i figli non è un obbligo giuridico: non è esigibile, può cessare in qualsiasi momento ed è, in linea di principio, revocabile. Per questo non viene equiparato a un reddito.
Un richiamo giurisprudenziale talvolta citato in materia (Cass. n. 10380/2012) va trattato con cautela: la sua esatta portata non è verificabile con certezza in questa sede e non va assunta come precedente puntuale. Il principio, però, resta coerente con l'orientamento consolidato sulla non esigibilità delle liberalità familiari.
Reddito esigibile e liberalità precaria
La chiave sta in una distinzione.
Il reddito esigibile è ciò su cui il coniuge può contare per diritto: stipendio, rendite, canoni di locazione, proventi d'impresa. È stabile e pretendibile.
La liberalità precaria è invece un atto di generosità: i genitori aiutano perché vogliono, non perché devono. Può interrompersi domani. Conteggiarla come reddito significherebbe fondare un obbligo economico stabile su un flusso che nessuno può garantire.
Unica eccezione rilevante: gli alimenti ex art. 433 c.c., cioè l'obbligo dei parenti di provvedere a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di mantenersi. Ma è un'ipotesi diversa, che scatta solo in presenza di specifiche condizioni di indigenza.
Implicazioni pratiche
Le conseguenze operano in entrambe le direzioni.
Per chi riceve il mantenimento: l'aiuto dei genitori, se occasionale, non riduce automaticamente il diritto all'assegno. Ma attenzione: un sostegno continuativo e strutturato può essere valutato dal giudice come indice indiretto di una condizione economica meno precaria di quanto dichiarato.
Per chi versa il mantenimento: dimostrare che l'ex coniuge riceve aiuti sistematici dai genitori non basta, di per sé, a ottenere una riduzione. Serve provare che quel flusso è tale da incidere concretamente sulla capacità di autosostentamento.
La differenza tra aiuto occasionale e sostegno continuativo è quindi decisiva: il primo resta neutro, il secondo può diventare un elemento di valutazione.
Cosa fare in concreto
- Documentate con precisione la natura degli aiuti ricevuti o corrisposti: distinguete episodi occasionali da versamenti ricorrenti.
- Conservate estratti conto, bonifici e ricevute che chiariscano frequenza, importo e provenienza delle somme.
- Non presentate come reddito stabile ciò che è una liberalità revocabile, né subite l'operazione inversa da controparte.
- Verificate su quale piano vi trovate — separazione (art. 156 c.c.) o divorzio (art. 5 L. 898/1970) — perché i parametri di calcolo sono diversi.
- È opportuno far esaminare l'intero quadro economico da un legale prima di formulare o contestare richieste, evitando ricostruzioni approssimative.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni famiglia ha il suo equilibrio.
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