Terzo Settore

Albo delle Certificazioni FQTS: cosa significa per gli enti del Terzo Settore

Secondo quanto reso noto dal Forum Terzo Settore, è stato pubblicato un aggiornamento dell'Albo delle Certificazioni FQTS, che raccoglie le qualifiche formative rilasciate nell'ambito del percorso di formazione dei quadri del Terzo Settore. Per gli enti conviene capirne subito il valore reale: si tratta di un'attestazione di circuito, non di una certificazione con valore pubblico automatico.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Secondo quanto comunicato dal Forum Terzo Settore, è disponibile online una versione aggiornata dell'Albo delle Certificazioni FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore). L'Albo raccoglierebbe i profili formati e attestati all'interno del percorso, tra cui figure come il formatore-facilitatore dei processi di apprendimento, l'esperto in validazione dei crediti e delle esperienze, il tecnico della comunicazione e il project manager.

Un avvertimento di metodo, doveroso. Data puntuale di pubblicazione, esatta denominazione dei profili e natura formale dell'atto vanno riscontrati direttamente sulla fonte primaria pubblicata dal Forum Terzo Settore. Prima di attribuire a una qualifica FQTS un qualsiasi effetto giuridico, consigliamo di verificare l'atto originale e gli estremi dell'Albo consultabile sul sito dell'ente.

Inquadramento: cosa attesta (e cosa non attesta)

Qui sta il punto che più interessa gli enti. FQTS è un percorso formativo espressione di un circuito associativo privato. L'inclusione di una figura nell'Albo delle Certificazioni FQTS è, in prima battuta, una forma di autoregolazione: attesta che una persona ha completato un percorso formativo secondo standard definiti dal Forum. Ha quindi valore curriculare e documentale.

Altro è il sistema nazionale di certificazione delle competenze disciplinato dal d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. Quel sistema produce certificazioni con valore pubblico solo se il processo di individuazione, validazione e certificazione è svolto da enti pubblici titolari (Regioni, Ministeri) o da organismi accreditati/enti titolati da questi individuati. In assenza di tale accreditamento, l'attestazione FQTS non equivale a una certificazione ex d.lgs. 13/2013 e non ne produce gli effetti.

La distinzione, in concreto, è tra valore probatorio/curriculare e valore abilitante. La qualifica FQTS documenta un percorso e può rafforzare un curriculum o una candidatura; non abilita di per sé all'esercizio di una professione, non equivale al titolo rilasciato da un ordine professionale e non sostituisce le abilitazioni obbligatorie di settore (ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro o in ambito sanitario), che restano regolate dalle rispettive normative speciali.

Va detto con chiarezza: l'Albo FQTS non ha valore di legge e non produce effetti abilitanti equiparabili a quelli di un albo professionale ordinistico.

Implicazioni pratiche per gli enti

Per un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e operante nella cornice del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), l'Albo FQTS è uno strumento utile, ma va usato per ciò che è.

È un riferimento reputazionale e organizzativo: consente di individuare figure formate su standard condivisi per ruoli interni di coordinamento, progettazione e comunicazione. Può essere valorizzato in sede di partecipazione a bandi, dove la qualità del capitale umano è spesso oggetto di valutazione.

Non è, invece, un titolo da spendere come requisito abilitante là dove la legge richiede una certificazione con valore pubblico o un'abilitazione specifica. Utilizzarlo in questo senso espone l'ente a contestazioni, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti selettivi.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la fonte primaria: consultate l'Albo aggiornato e gli estremi dell'atto direttamente sul sito del Forum Terzo Settore prima di dare per acquisiti profili e denominazioni.
  2. Qualificate correttamente la qualifica nei documenti dell'ente: indicatela come attestazione formativa di circuito, non come certificazione ex d.lgs. 13/2013.
  3. Non considerate la qualifica FQTS sostitutiva delle abilitazioni obbligatorie di settore né equivalente a un titolo ordinistico.
  4. Distinguete nei bandi ciò che è valutabile come esperienza/formazione da ciò che è richiesto come requisito abilitante: solo il secondo esige titoli con valore pubblico.
  5. Valutate l'accreditamento: se puntate a produrre certificazioni con valore legale, verificate con un ente titolato/organismo accreditato i percorsi previsti dal d.lgs. 13/2013 a livello regionale.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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