Alcoltest positivo per colpa di un farmaco: si rischia la condanna?
Un alcoltest positivo dovuto all'assunzione di farmaci può comunque portare a condanna per guida in stato di ebbrezza. La Cassazione ha stabilito che conta il dato oggettivo del superamento della soglia, non la fonte dell'alcol. Il conducente resta responsabile del mancato controllo preventivo sulle sostanze assunte. Un principio che impone attenzione a chi guida sotto terapia.
Il caso
Un automobilista viene fermato a un controllo stradale e l'etilometro registra un valore superiore alla soglia consentita. La sua difesa: quel dato non deriva dall'alcol ingerito volontariamente, ma dall'effetto di un farmaco assunto per motivi terapeutici. La domanda è semplice ma insidiosa: si può essere condannati per guida in stato di ebbrezza anche quando la positività dipende da una medicina?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43729 del 2013, ha risposto in modo netto. Ciò che rileva, ai fini del reato, è il dato oggettivo del superamento del tasso alcolemico consentito. La causa che lo ha determinato — alcol, farmaci, colluttori o altre sostanze contenenti etanolo — non esclude di per sé la responsabilità del conducente.
Inquadramento normativo
La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). La norma sanziona chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, con conseguenze che crescono per fasce: illecito amministrativo fino a 0,8 g/l, illecito penale oltre tale soglia.
Il punto giuridico è l'elemento soggettivo del reato. La condotta punita non richiede il dolo, cioè la volontà specifica di guidare ubriachi. È sufficiente la colpa: il conducente risponde perché avrebbe dovuto e potuto conoscere gli effetti delle sostanze assunte prima di mettersi al volante.
La Cassazione, nella pronuncia citata, colloca la responsabilità proprio sul piano della negligenza. Chi assume un farmaco è tenuto a informarsi sui suoi effetti — tra cui l'eventuale presenza di alcol nel principio attivo o l'interazione con l'attività di guida. Il foglietto illustrativo, del resto, riporta di norma queste avvertenze.
Implicazioni pratiche
Per chi guida, la conseguenza è diretta: l'affermazione "non avevo bevuto, era solo un medicinale" non basta ad ottenere l'assoluzione. Il giudice valuta il risultato dell'accertamento tecnico e la condotta complessiva del conducente.
Questo non significa che la difesa sia priva di spazi. La responsabilità colposa presuppone che l'errore fosse evitabile. Se il conducente dimostra di aver assunto il farmaco secondo prescrizione, senza avvertenze sugli effetti alla guida, e in assenza di qualsiasi segnale che potesse allertarlo, il quadro cambia. La prova, però, è a carico di chi la invoca ed è tutt'altro che agevole.
Rilevano inoltre elementi ulteriori: la correttezza della procedura di misurazione, la taratura dell'etilometro, il rispetto dei tempi tra i due rilievi obbligatori. Sono profili tecnici che incidono sull'attendibilità del dato e che vanno esaminati caso per caso.
Attenzione anche a un aspetto spesso sottovalutato: alcuni farmaci, sciroppi e collutori contengono etanolo. Un valore basso ma superiore alla soglia può derivare da queste fonti. Ciò non elimina il reato, ma può incidere sulla valutazione della colpa e sull'entità della pena.
Cosa fare in concreto
- Leggi sempre il foglietto illustrativo prima di guidare dopo aver assunto un farmaco: verifica le avvertenze su capacità di guida e presenza di alcol.
- Chiedi al medico o al farmacista se la terapia in corso è compatibile con la guida, soprattutto per sedativi, antistaminici e sciroppi.
- Se vieni fermato, dichiara subito l'assunzione del farmaco e chiedi che ne sia dato atto a verbale.
- Conserva la documentazione: prescrizione medica, confezione del farmaco e foglietto illustrativo possono servire a ricostruire la vicenda.
- Rivolgiti tempestivamente a un legale: i termini per contestare l'accertamento e i vizi procedurali sono ristretti.
Un principio da non sottovalutare
La pronuncia della Cassazione ribadisce una logica di responsabilità che privilegia il dovere di prudenza. Chi si mette alla guida è tenuto a conoscere le proprie condizioni psicofisiche e ciò che le altera. La buona fede, da sola, non protegge dalla condanna: serve una condotta diligente, verificabile e documentata.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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