Alloggio del portiere: l'ex coniuge perde il diritto di abitarvi
Il Tribunale di Palermo affronta un caso ricorrente: che fine fa l'alloggio di servizio del portiere quando il suo matrimonio finisce? La risposta è netta. L'ex coniuge non può conservarne il godimento, perché quel bene è legato al rapporto di lavoro con il condominio e non rientra nella disciplina dell'assegnazione della casa familiare. Una distinzione che pesa sui condomìni e sulle famiglie coinvolte.
Il caso
Un portiere occupa, insieme alla famiglia, l'alloggio di servizio messo a disposizione dal condominio. Il matrimonio si scioglie. L'ex coniuge chiede di poter restare nell'appartamento, invocando l'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione.
Il Tribunale di Palermo respinge la richiesta. Il ragionamento è lineare: l'alloggio del portiere non è una casa familiare come le altre. È un bene la cui disponibilità nasce e vive con il contratto di lavoro. Cessato o estraneo quel rapporto, viene meno anche il titolo per abitarvi.
Inquadramento normativo
L'assegnazione della casa familiare è regolata dall'art. 337-sexies del Codice civile. La norma consente al giudice, in caso di separazione o divorzio, di assegnare la casa familiare tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli. L'assegnazione riguarda l'immobile in cui la famiglia ha vissuto, indipendentemente da chi ne sia proprietario.
Qui sta il punto critico. L'art. 337-sexies presuppone un titolo di godimento riferibile al nucleo familiare: proprietà, comodato, locazione. L'alloggio del portiere ha invece natura diversa. Deriva da un rapporto di lavoro subordinato tra il portiere e il condominio, che ne resta titolare. Si tratta, tecnicamente, di una prestazione accessoria alla retribuzione (il cosiddetto "alloggio di servizio"), collegata funzionalmente all'attività lavorativa: la portineria richiede la presenza del custode sul posto.
Da questa natura discende la conseguenza. Il diritto ad abitare l'alloggio non è un diritto della famiglia, ma un diritto del lavoratore, condizionato alla persistenza del rapporto e all'effettivo svolgimento delle mansioni. Non può quindi essere "trasferito" all'ex coniuge attraverso il meccanismo dell'assegnazione della casa familiare.
Implicazioni pratiche
Per il condominio, la pronuncia conferma un principio di tutela. L'alloggio destinato alla portineria resta nella disponibilità dell'ente e non può essere sottratto alla sua funzione da vicende estranee al rapporto di lavoro. Il condominio non diventa parte, suo malgrado, delle dinamiche familiari del proprio dipendente.
Per l'ex coniuge del portiere, la situazione è delicata. Il godimento dell'alloggio non è garantito dalla separazione. Se non è il portiere titolare del rapporto, non ha un titolo autonomo per restare. Questo vale anche quando siano presenti figli: l'interesse del minore, pur rilevante, non può creare un diritto di godimento su un bene che il condominio detiene per finalità lavorative e non abitative-familiari.
Per il portiere, resta fermo che il diritto all'alloggio dura quanto il rapporto di lavoro. La cessazione dell'incarico – per licenziamento, dimissioni, pensionamento – comporta l'obbligo di rilascio, secondo le condizioni del contratto collettivo e individuale applicabile.
È opportuno distinguere due situazioni. Se il rapporto di lavoro prosegue e il portiere continua ad abitare l'alloggio, la separazione non incide sul suo diritto. Diverso è il caso in cui l'ex coniuge, non lavoratore, pretenda di rimanere: qui manca il presupposto giuridico.
Cosa fare in concreto
- Verificate la natura del titolo prima di avviare qualsiasi contenzioso: distinguete tra proprietà o locazione familiare e alloggio di servizio legato al lavoro. La strategia difensiva cambia radicalmente.
- Consultate il contratto collettivo dei portieri e il contratto individuale: definiscono condizioni, durata e modalità di rilascio dell'alloggio di servizio.
- Non date per scontata l'assegnazione: se siete l'ex coniuge del portiere, valutate per tempo soluzioni abitative alternative, perché il provvedimento del giudice della separazione potrebbe non tutelarvi su quell'immobile.
- Amministratori: agite con prudenza documentale. Conservate ogni atto relativo al rapporto di lavoro e all'assegnazione dell'alloggio, per dimostrarne la funzione di servizio in caso di richieste dell'ex coniuge.
- Coinvolgete un legale in fase precontenziosa: una diffida ben motivata, o una trattativa consapevole, evita spesso giudizi lunghi e dall'esito incerto.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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