Lavoro

Lavorare durante la malattia: quando scatta il licenziamento

Svolgere un'altra attività mentre si è in malattia non è sempre vietato, ma può costare il posto. La Corte d'Appello di Roma ha confermato un licenziamento per giusta causa dopo che gli investigatori avevano documentato attività incompatibili con l'infermità dichiarata. La sentenza ribadisce i criteri che distinguono il riposo terapeutico dalla simulazione e definisce i confini della prova a carico del datore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·12 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un dipendente in malattia è stato sorpreso a svolgere attività lavorativa durante il periodo di assenza certificata. Il datore di lavoro, insospettito, ha incaricato investigatori privati che hanno documentato le condotte. La Corte d'Appello di Roma ha confermato il licenziamento per giusta causa, ritenendo provata la simulazione dello stato di infermità.

Il punto centrale non è solo l'aver lavorato, ma l'aver tenuto comportamenti incompatibili con la patologia denunciata, tali da pregiudicare o ritardare la guarigione e da minare il vincolo di fiducia con il datore.

Inquadramento normativo

Lo svolgimento di un'altra attività durante la malattia non è di per sé illecito. La giurisprudenza distingue due ipotesi.

La prima: il lavoratore simula la malattia, che in realtà non sussiste. Qui l'attività esterna prova l'inganno e legittima il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile.

La seconda: la malattia esiste, ma l'attività svolta dimostra l'idoneità a riprendere il lavoro o è tale da compromettere o ritardare la guarigione, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e del dovere di diligenza (art. 2104 c.c.).

In entrambi i casi può configurarsi la giusta causa, perché viene meno il presupposto che giustifica l'assenza retribuita: la tutela della salute finalizzata al recupero della capacità lavorativa.

Sul piano della prova, la Cassazione ammette da tempo il ricorso agli investigatori privati. Il controllo non riguarda l'adempimento della prestazione (vietato dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori), ma la verifica di comportamenti estranei al rapporto che integrano un illecito. Il confine è netto: l'investigatore può documentare cosa fa il dipendente fuori dall'azienda, non sorvegliarne l'attività lavorativa interna.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore il messaggio è preciso. La malattia impone un obbligo di comportamento coerente con la cura: non occorre restare immobili, ma occorre evitare attività che contraddicano la patologia o ne ostacolino il decorso.

Una lombalgia che impedisce di stare seduti alla scrivania mal si concilia con il sollevamento di pesi in un'altra attività. Una sindrome ansioso-depressiva che giustifica l'assenza difficilmente regge se il dipendente gestisce un'attività commerciale a ritmo pieno.

La valutazione è sempre concreta: conta il tipo di patologia, le mansioni di provenienza e la natura dell'attività contestata. Non esiste un automatismo.

Per il datore di lavoro, la sentenza conferma che l'indagine investigativa è uno strumento legittimo, ma va usato con cautela. Le contestazioni generiche o le prove raccolte oltre i limiti del lecito espongono al rischio di annullamento del licenziamento.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, in presenza di una contestazione o di un dubbio operativo, di richiedere una valutazione preliminare prima di assumere iniziative che incidano sul rapporto di lavoro.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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