Amministratore di condominio in proroga: spetta il compenso?
L'amministratore che continua a operare dopo la scadenza del mandato, in regime di prorogatio, non ha diritto a un compenso ulteriore: gli spetta solo il rimborso delle spese anticipate. Lo confermano più pronunce del 2024 e 2025. Un tema che tocca da vicino bilanci condominiali e rapporti tra amministratore e assemblea.
Il fatto
Un amministratore condominiale rimane in carica anche dopo la scadenza del mandato, in attesa che l'assemblea ne nomini uno nuovo o lo confermi. È la cosiddetta *prorogatio*: un regime transitorio che serve a evitare vuoti nella gestione dell'edificio.
La domanda ricorrente è semplice: per il periodo di proroga, l'amministratore può pretendere un compenso? La risposta della giurisprudenza recente è negativa. Diverse pronunce (tra cui Trib. Massa e Trib. Napoli nel 2025, App. Campobasso nel 2024) hanno escluso il diritto a un corrispettivo aggiuntivo, riconoscendo soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Inquadramento normativo
Il riferimento è l'art. 1129 del Codice civile, che disciplina nomina, revoca e obblighi dell'amministratore. La norma richiede, tra l'altro, che al momento dell'accettazione dell'incarico l'amministratore specifichi analiticamente l'importo dovuto per la sua attività (comma 14). In assenza di questa indicazione, la nomina è considerata nulla.
Da qui il ragionamento dei giudici. Il compenso deve essere pattuito e approvato dall'assemblea con riferimento a un incarico determinato. La proroga, invece, non è un nuovo mandato: è la sopravvivenza dei poteri gestori del vecchio amministratore, limitata all'ordinaria amministrazione e finalizzata alla continuità. Non esistendo una nuova delibera che fissi un corrispettivo per la fase di proroga, manca il titolo per pretenderlo.
Resta fermo, in base ai principi generali sul mandato (artt. 1720 e seguenti c.c.), il diritto al rimborso delle spese anticipate nell'interesse del condominio. Rimborso, si badi, è cosa diversa dal compenso: copre esborsi reali (bolli, spese postali, oneri bancari), non remunera l'attività.
Cosa cambia in concreto
Per il condominio, la posizione è più tutelata di quanto si creda. Nessun addebito automatico può essere iscritto a bilancio a titolo di compenso per il periodo di proroga. Se l'amministratore uscente inserisce nel rendiconto una voce di questo tipo, l'assemblea può contestarla e i singoli condòmini possono impugnare la delibera che la approva.
Per l'amministratore, il messaggio è chiaro: continuare a gestire dopo la scadenza non genera un credito per il lavoro svolto. Chi voglia essere remunerato deve ottenere una nuova nomina, con un compenso specificato e approvato. In mancanza, l'attività prestata in proroga si considera resa a titolo gratuito, salvo il recupero delle sole spese vive.
Attenzione a un punto pratico: la proroga non è illimitata. Serve a coprire il tempo tecnico per la nuova nomina. Se l'amministratore si trattiene oltre il ragionevole, o compie atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, espone il condominio a rischi e sé stesso a possibili responsabilità.
Cosa fare in concreto
- Verificate la data di scadenza del mandato: annotate quando l'incarico è formalmente terminato e da quando decorre l'eventuale proroga.
- Convocate l'assemblea per la nuova nomina senza ritardi: è lo strumento che chiude la fase di prorogatio e definisce il compenso futuro.
- Controllate il rendiconto: distinguete le voci di rimborso spese da eventuali importi mascherati come compenso per il periodo di proroga.
- Chiedete la documentazione delle spese di cui si domanda il rimborso: senza giustificativi, l'esborso non è dovuto.
- Formalizzate ogni pattuizione economica con l'amministratore per iscritto, indicando importo e durata dell'incarico, come richiede l'art. 1129 c.c.
Una precisazione utile
Le pronunce citate confermano un orientamento, ma ogni caso va letto nei suoi dettagli: la formulazione del regolamento condominiale, il contenuto della delibera di nomina e la natura degli atti compiuti in proroga possono incidere sull'esito. Prima di contestare o riconoscere somme, consigliamo di far esaminare la documentazione specifica.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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