Condominio

Amministratore di condominio: la laurea non esonera dalla formazione obbligatoria

La laurea o l'iscrizione a un albo professionale non esonerano dall'obbligo di formazione per l'amministratore di condominio. Restano dovuti il corso iniziale di 72 ore e l'aggiornamento annuale di 15 ore. La giurisprudenza considera nulla la nomina di chi è privo dei requisiti previsti dall'art. 71-bis disp. att. c.c.: un principio che incide direttamente sulla validità degli atti gestori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 ottobre 2026 ·4 min

Il punto della questione

Un laureato in giurisprudenza, un ingegnere o un commercialista possono amministrare un condominio senza frequentare il corso di formazione? La risposta è no. Il titolo di studio e l'iscrizione a un ordine professionale non sostituiscono l'obbligo formativo specifico richiesto a chi assume l'incarico di amministratore.

La distinzione è spesso fraintesa: avere competenze professionali qualificate non equivale ad aver assolto gli adempimenti che la legge pretende per questa particolare funzione.

Inquadramento normativo

L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (L. 220/2012), elenca i requisiti per poter svolgere l'incarico di amministratore. Tra questi, la lettera g) richiede di «aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale».

Il contenuto e la durata di tali corsi sono fissati dal D.M. Giustizia n. 140/2014: 72 ore di formazione iniziale (comprensive di una verifica finale) e almeno 15 ore di aggiornamento annuale. Il decreto non prevede esenzioni collegate al possesso di una laurea o all'iscrizione a un albo.

Unica deroga rilevante: chi amministra esclusivamente il proprio condominio (amministratore-condomino) non è tenuto agli obblighi formativi. La deroga, però, vale solo in quel caso specifico e non si estende a chi gestisce stabili altrui.

La posizione della giurisprudenza

La mancanza dei requisiti dell'art. 71-bis non è una semplice irregolarità formale. Secondo l'orientamento consolidato, la nomina di un amministratore che non possiede i requisiti di legge — inclusa la formazione — è nulla. Significa che l'atto di nomina è privo di effetti sin dall'origine e può essere fatto valere da qualunque condomino interessato, senza i termini di decadenza propri dell'impugnazione delle delibere assembleari.

La conseguenza pratica è pesante: gli atti compiuti dall'amministratore privo dei requisiti restano esposti a contestazione, con ricadute su rapporti contrattuali, riscossione delle quote e rappresentanza del condominio in giudizio.

Implicazioni pratiche

Per il professionista che intende offrire servizi di amministrazione condominiale, il messaggio è chiaro: la competenza acquisita con gli studi o l'esercizio della professione non basta. Prima di accettare l'incarico occorre completare il percorso formativo e documentarlo.

Per i condòmini, l'attenzione va posta in fase di nomina. Verificare i requisiti dell'amministratore non è un eccesso di zelo: è una tutela contro il rischio di vedere invalidati atti e delibere. La verifica dovrebbe essere fatta prima della nomina e rinnovata quando emergono dubbi sulla regolarità della posizione.

Per l'amministratore già in carica, il rispetto dell'obbligo di aggiornamento annuale è continuativo. Non è un adempimento esaurito con il corso iniziale: la mancata formazione periodica può essere invocata per contestare la permanenza dei requisiti.

Cosa fare in concreto

Perché conta

La vicenda ribadisce che la funzione di amministratore ha un proprio statuto di accesso, autonomo rispetto alle qualifiche professionali generali. La formazione non è un formalismo: è un requisito di validità dell'incarico, con effetti diretti sulla tenuta degli atti di gestione.

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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