Condominio

Amministratore di condominio: niente rimborso per le spese pagate con assegni personali

La Corte di Cassazione ribadisce un principio destinato a incidere sulla gestione quotidiana degli edifici: l'amministratore che paga le spese condominiali con assegni personali non ha diritto al rimborso. Il denaro del condominio deve transitare esclusivamente sul conto corrente dedicato, come impone l'articolo 1129 del Codice civile. Una decisione che rafforza gli obblighi di trasparenza contabile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un amministratore aveva anticipato somme per la gestione condominiale utilizzando assegni tratti dal proprio conto personale. In sede di rendiconto aveva poi chiesto ai condomini il rimborso di quanto sostenuto. La Corte d'appello di Milano prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno respinto la pretesa.

Il punto giuridico è netto: le movimentazioni di denaro riferibili al condominio devono passare per il conto corrente intestato al condominio stesso. L'utilizzo di strumenti di pagamento personali sottrae le operazioni alla tracciabilità e al controllo dell'assemblea, e per questo non genera un diritto al rimborso automatico.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'articolo 1129 del Codice civile, che dopo la riforma del condominio (legge 220/2012) impone all'amministratore di far transitare le somme ricevute dai condomini e quelle erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

La ratio della norma è duplice. Da un lato garantisce la separazione tra il patrimonio dell'amministratore e quello dei condomini, evitando confusioni contabili. Dall'altro assicura che ogni condomino possa verificare, in qualsiasi momento, i movimenti riferiti alla gestione.

Quando l'amministratore paga con mezzi propri, questa separazione salta. Le spese diventano opache, non riconducibili con certezza alla contabilità condominiale e non verificabili dall'assemblea. Da qui il diniego del rimborso.

La Cassazione richiama anche il principio sotteso all'articolo 1460 c.c. sull'inadempimento: chi non rispetta gli obblighi di corretta gestione non può pretendere la controprestazione, ossia il rimborso, come se avesse operato regolarmente.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore la conseguenza è concreta e onerosa. Le somme anticipate con strumenti personali rischiano di restare a suo carico, senza possibilità di recupero, anche quando la spesa fosse in sé legittima e necessaria.

Non basta dimostrare di aver pagato un fornitore reale. Occorre che il pagamento sia avvenuto nel rispetto delle regole: attraverso il conto condominiale, con documentazione coerente e, dove richiesto, con la copertura di una delibera assembleare.

Per i condomini la pronuncia è una tutela. Rafforza il diritto di chiedere conto di ogni euro speso e legittima la contestazione delle voci non transitate correttamente. Un rendiconto che contenga spese pagate con assegni personali dell'amministratore può essere impugnato.

Attenzione anche al profilo della responsabilità. L'uso sistematico di mezzi propri, oltre a precludere il rimborso, può integrare una gestione irregolare e costituire giusta causa di revoca dell'amministratore ai sensi dell'articolo 1129 c.c.

Cosa fare in concreto

Se sei amministratore:

Se sei condomino:

Un principio di metodo

La decisione non introduce novità normative ma consolida un orientamento: la trasparenza contabile non è un adempimento formale, è la condizione stessa per pretendere il rimborso. Chi gestisce denaro altrui deve poterne rendere conto in ogni passaggio.

Consigliamo agli amministratori di adeguare fin da subito le proprie procedure interne e ai condomini di esaminare con attenzione i rendiconti prima dell'approvazione, momento in cui si consolidano gli obblighi di pagamento.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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