Condominio

Compenso dell'amministratore di condominio e gestione irregolare

Una recente pronuncia di merito ha escluso il diritto al compenso di un ex amministratore di condominio per gravi omissioni gestionali, come la mancata tenuta dei registri e il mancato pagamento delle utenze. La decisione riporta al centro il rapporto tra prestazione dell'amministratore e corrispettivo, offrendo spunti concreti sia ai condomìni sia ai professionisti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Secondo quanto riportato, il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda di pagamento del compenso avanzata da un ex amministratore di condominio, ritenendo la gestione affetta da inadempimenti gravi: omessa tenuta dei registri obbligatori, mancato pagamento di bollette e utenze, assenza di rendicontazione ordinata.

Una precisazione doverosa: al momento della redazione non risultano verificabili gli estremi completi della pronuncia (numero di sentenza e numero di ruolo). Riportiamo quindi il principio con la dovuta prudenza, senza attribuire alla decisione un valore diverso da quello di un orientamento di merito. Chi intenda utilizzarla in giudizio dovrà reperirne il testo integrale e gli estremi identificativi.

Inquadramento normativo

Il rapporto tra amministratore e condominio ha natura di mandato (artt. 1703 e seguenti del codice civile). L'amministratore si obbliga a compiere attività di gestione nell'interesse del condominio e, di norma, ha diritto a un compenso: si tratta quindi di un contratto a prestazioni corrispettive.

Gli obblighi specifici sono declinati dagli artt. 1129, 1130, 1130-bis e 1131 c.c.: dalla tenuta del registro di anagrafe condominiale e del registro di contabilità, alla riscossione dei contributi, all'esecuzione delle delibere, fino al rendiconto annuale. La violazione di questi doveri non è una mera irregolarità formale: incide sulla prestazione dovuta.

Da qui il punto giuridico centrale. Se l'amministratore non adempie in modo grave, il condominio può opporre l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c.: in un contratto a prestazioni corrispettive, la parte può rifiutare la propria (il pagamento del compenso) finché l'altra non esegue o non offre di eseguire la propria. La prestazione dell'amministratore e il compenso stanno, cioè, in rapporto di reciprocità.

La soglia decisiva è quella della gravità. L'art. 1455 c.c. richiede che l'inadempimento non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. Non ogni imperfezione fa venir meno il compenso: occorre che le omissioni siano tali da compromettere la funzione stessa della gestione. La mancata tenuta dei registri contabili e il mancato pagamento delle utenze, per la loro incidenza sull'operatività del condominio, si collocano tipicamente oltre quella soglia.

Implicazioni pratiche

Per il condominio la decisione conferma che il compenso non è un automatismo legato alla sola nomina: presuppone una gestione effettiva e conforme agli obblighi di legge. Di fronte a inadempimenti gravi, l'assemblea non è tenuta a pagare a prescindere.

Per l'amministratore il messaggio è speculare. La documentazione ordinata, i registri aggiornati e la puntualità nei pagamenti non sono adempimenti secondari: costituiscono il contenuto stesso della prestazione da cui dipende il diritto al corrispettivo. La loro assenza espone non solo al rischio di revoca, ma alla perdita del compenso e a possibili azioni risarcitorie.

Resta ferma la necessità di distinguere: l'errore isolato o l'imperfezione marginale non giustificano il rifiuto integrale del pagamento. È la sistematicità e la gravità delle omissioni a spostare l'equilibrio.

Cosa fare in concreto

Se sei un condominio:

Se sei un amministratore:

Conclusioni

La vicenda ribadisce un principio civilistico solido: il compenso segue la prestazione. Consigliamo, sia ai condomìni sia agli amministratori, di curare fin dall'inizio la tracciabilità della gestione, perché è su quel piano documentale che si decide, in caso di contenzioso, il diritto al corrispettivo.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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