Condominio

Amministratore di condominio scaduto: no alla revoca dal giudice

Un amministratore il cui incarico è scaduto non può essere revocato dal giudice: il mandato è già cessato e non c'è nulla da revocare. La revoca giudiziale resta riservata alle gravi irregolarità dell'amministratore ancora in carica. La distinzione, spesso confusa nella pratica condominiale, incide su costi, tempi e strumenti a disposizione dei condomini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il caso: scadenza dell'incarico e richiesta di revoca

Capita di frequente che i condomini, insoddisfatti dell'operato dell'amministratore, si rivolgano al giudice per ottenerne la revoca anche quando l'incarico è ormai scaduto. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, questa strada è preclusa: se il mandato è già cessato, non esiste alcun rapporto da sciogliere per via giudiziale.

La revoca presuppone infatti un incarico ancora efficace. Quando l'incarico si è esaurito per decorso del termine, il rimedio è di natura assembleare, non processuale.

Inquadramento normativo: durata, rinnovo e revoca

Occorre tenere distinte tre disposizioni dell'art. 1129 cod. civ.

La durata dell'incarico è di un anno e si intende rinnovata per eguale durata, salvo diversa determinazione dell'assemblea (art. 1129, comma 2, c.c.). Da qui la formula corrente della "durata biennale": non si tratta di un termine unico fissato dalla legge in due anni, ma della somma dell'anno di nomina e dell'ulteriore anno derivante dal rinnovo tacito. In assenza di nuova nomina, alla seconda scadenza il mandato si esaurisce.

La revoca giudiziale è invece prevista, per specifiche ipotesi, dai commi 11 e 12 dell'art. 1129 c.c.: ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di gravi irregolarità nella gestione, di cui il comma 12 fornisce un elenco (ad esempio omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto, mancata apertura o utilizzo del conto corrente condominiale, mancata comunicazione di provvedimenti giudiziari rilevanti). Questo strumento opera però sull'amministratore in carica, non su quello il cui incarico è già cessato.

Prorogatio imperii: cosa può fare l'amministratore scaduto

La cessazione dell'incarico non lascia il condominio senza gestione. Opera il principio della *prorogatio imperii*: l'amministratore scaduto resta in carica in via provvisoria fino alla nomina del successore, per garantire continuità.

Questo potere è però limitato agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e conservativi. L'amministratore prorogato non può assumere iniziative straordinarie o vincolanti che eccedano la mera gestione corrente. Non ha, quindi, gli stessi poteri di un amministratore pienamente in carica.

Implicazioni pratiche per i condomini

La conseguenza operativa è netta. Se l'incarico è scaduto e i condomini non intendono confermare l'amministratore, la via corretta non è il ricorso al giudice per la revoca, bensì la convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo soggetto.

Avviare un procedimento di revoca giudiziale contro un amministratore già scaduto espone a un esito negativo: il ricorso rischia di essere respinto per carenza di interesse o di oggetto, con aggravio di tempi e spese a carico del condominio.

Diverso è il caso dell'amministratore ancora in carica che tenga condotte gravemente irregolari: qui la revoca giudiziale ex commi 11 e 12 è pienamente esperibile, e spesso è l'unico rimedio quando l'assemblea non raggiunga le maggioranze per la revoca in autonomia.

Cosa fare in concreto

La scelta dello strumento sbagliato – ricorso al giudice quando basterebbe l'assemblea, o viceversa – è una delle cause più frequenti di contenziosi inutili in materia condominiale.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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