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Amministratore di fatto e prestanome: chi è e cosa rischia

Nelle indagini societarie l'etichetta formale conta poco. L'amministratore di fatto risponde delle violazioni anche senza nomina, mentre il prestanome non è al riparo per il solo fatto di aver firmato per conto d'altri. L'art. 2639 c.c. fissa i criteri per identificare chi gestisce davvero l'impresa e su chi ricade la responsabilità.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il principio: conta la gestione, non la carica

Nel diritto societario e penale-tributario vale una regola precisa: la responsabilità segue chi esercita il potere gestorio in concreto, non chi figura negli atti. È il cuore della figura dell'amministratore di fatto, cioè il soggetto che dirige l'impresa senza avere una nomina formale, o pur avendone una viziata.

Questa impostazione neutralizza le schermature. Intestare una società a un terzo compiacente non sposta la responsabilità penale su quel terzo se il potere decisionale resta altrove.

Inquadramento normativo: l'art. 2639 c.c.

L'art. 2639 del codice civile equipara, ai fini delle norme penali sui reati societari, chi è formalmente investito della qualifica a chi «esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici» inerenti a quella qualifica.

Due sono i requisiti da provare:

La giurisprudenza di legittimità considera ormai consolidato l'orientamento per cui la qualifica di amministratore di fatto si desume da indici sintomatici concreti e non dalla mera possibilità teorica di ingerenza (in tal senso, tra le altre, Cass. pen., sez. V, n. 8479/2016). L'accertamento è di fatto e va motivato caso per caso.

Come si prova la gestione di fatto

L'esistenza dell'amministratore di fatto si dimostra con elementi documentali e testimoniali. Gli indici più ricorrenti nelle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate e nei procedimenti penali sono:

Nessun indizio è di per sé decisivo: rileva il quadro complessivo che dimostri l'esercizio continuativo e significativo dei poteri.

Il prestanome: perché non è al riparo

Il prestanome è chi accetta la carica formale per coprire chi gestisce davvero. La convinzione che «tanto non decido io» è giuridicamente sbagliata.

Chi assume la carica di amministratore assume anche una posizione di garanzia. L'art. 2392 c.c. impone all'amministratore doveri di diligenza e vigilanza sulla gestione. A questi si salda l'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Da qui il diverso titolo di responsabilità:

Il nodo del dolo

La differenza incide sull'elemento soggettivo. Per l'autore-amministratore di fatto va provato il dolo pieno rispetto alla condotta gestita.

Per il prestanome la responsabilità per omesso impedimento richiede la consapevolezza, almeno a livello di dolo eventuale, delle operazioni illecite e la volontaria inerzia di fronte ad esse. Non basta la firma automatica: occorre che il prestanome abbia percepito i segnali di illiceità e abbia scelto di non attivarsi. Questo margine, spesso, è il terreno su cui si gioca la difesa.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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