Condominio

L'amministratore dimissionario può convocare l'assemblea? Sì, in prorogatio

L'amministratore che si è dimesso resta in carica fino alla nomina del successore e può convocare l'assemblea condominiale. Il principio è quello della prorogatio imperii, che garantisce continuità alla gestione. Ma i poteri residui non sono illimitati: occorre distinguere gli atti di ordinaria conservazione da quelli straordinari, evitando decisioni che spettano al nuovo amministratore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Un amministratore rassegna le dimissioni, ma il condominio non ha ancora nominato il successore. Nel frattempo scade il termine per approvare il rendiconto o si rende necessaria una delibera urgente. Chi convoca l'assemblea?

La risposta consolidata in giurisprudenza è che l'amministratore dimissionario mantiene i propri poteri fino alla nomina del sostituto. Segnaliamo però che, quando si commenta questo tema, è opportuno verificare gli estremi esatti della pronuncia richiamata: in mancanza del numero di sentenza e dell'anno, l'affermazione va riferita all'orientamento costante della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, e non a una decisione specifica. Il principio, comunque, è pacifico e trova fondamento nella disciplina codicistica.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è l'art. 1129 del Codice civile, che regola nomina, revoca e durata dell'incarico dell'amministratore. In particolare il comma 8 stabilisce che l'incarico ha durata di un anno e si intende rinnovato per pari periodo (rinnovo tacito), salvo diversa volontà dell'assemblea. La scadenza naturale dell'incarico e le dimissioni volontarie pongono lo stesso problema pratico: la gestione non può interrompersi.

Da qui il principio della prorogatio imperii, espressione latina che significa, in sostanza, "prolungamento dei poteri". L'amministratore uscente continua a esercitare le proprie funzioni fino a quando non subentra il successore, così da evitare vuoti di gestione dannosi per il condominio.

Quanto alla convocazione dell'assemblea, la fonte propria non è l'art. 1130 c.c. (che elenca le attribuzioni generali dell'amministratore), bensì l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che disciplina modalità, contenuto dell'avviso e termini di preavviso della convocazione. Precisamente in forza di tale norma l'amministratore in prorogatio può convocare validamente l'assemblea, anche al fine di far nominare il proprio successore.

I limiti della prorogatio

La continuità dei poteri non è assoluta. La giurisprudenza distingue tra:

Il criterio operativo è la finalità dell'atto: se serve a garantire la continuità e a evitare pregiudizi, rientra nei poteri residui; se comporta scelte discrezionali di lungo periodo, esula dalla prorogatio.

Implicazioni pratiche

Per i condomini: l'assemblea convocata dall'amministratore dimissionario è valida e le relative delibere non sono impugnabili solo per il fatto delle dimissioni. Non è quindi legittimo disertare la riunione contestandone in radice la regolarità.

Per l'amministratore uscente: la prorogatio è un dovere, non una facoltà. Chi si dimette e poi abbandona la gestione, omettendo di convocare l'assemblea per la nomina del successore, può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dall'inerzia.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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