Condominio

Amministratore dimissionario e convocazione dell'assemblea: la continuità della gestione

La Cassazione torna sul tema delle dimissioni dell'amministratore di condominio. Chi ha rassegnato le dimissioni conserva i poteri di gestione fino alla nomina del successore, compreso quello di convocare l'assemblea. Un principio che tutela la continuità dell'ente e la validità delle delibere assunte in questa fase delicata di passaggio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 luglio 2026 ·4 min

Il caso e la decisione

La Seconda Sezione Civile della Cassazione è tornata su una questione ricorrente nella vita condominiale: che cosa accade quando l'amministratore si dimette ma il condominio non ha ancora nominato il successore?

La risposta della Corte è netta. L'amministratore dimissionario non perde immediatamente i propri poteri. Fino alla nomina del sostituto conserva la titolarità della gestione e può quindi validamente convocare l'assemblea, anche al solo scopo di far deliberare sulla propria sostituzione. Le delibere assunte in questo intervallo sono pienamente efficaci.

Il fondamento è il principio della cosiddetta *prorogatio imperii*: la proroga dei poteri. Si tratta di un meccanismo che evita il vuoto gestionale, garantendo che l'ente non resti privo di rappresentanza in una fase potenzialmente critica.

Inquadramento normativo

Il riferimento è agli articoli 1129 e 1130 del Codice civile. L'art. 1129 disciplina nomina, revoca e obblighi dell'amministratore, senza prevedere una decadenza automatica e istantanea in caso di dimissioni. L'art. 1130 elenca le attribuzioni tipiche, tra cui figurano la convocazione dell'assemblea e la cura degli adempimenti ordinari.

La giurisprudenza ha da tempo colmato il silenzio della norma sul periodo intermedio tra dimissioni e nuova nomina. L'orientamento consolidato applica per analogia il principio della prorogatio, già noto in altri ambiti dell'ordinamento (si pensi agli organi amministrativi in genere), secondo cui chi cessa dalla carica continua a esercitarne le funzioni finché non subentra il successore.

La ratio è duplice: da un lato tutelare i condomini, che non possono rimanere privi di un referente per obblighi urgenti; dall'altro assicurare la regolarità formale degli atti, evitando che decisioni assunte in questa fase vengano poi contestate per difetto di legittimazione.

Cosa cambia in concreto

Per il condominio la pronuncia porta certezza. Le dimissioni dell'amministratore non paralizzano la gestione né mettono a rischio le delibere adottate nell'attesa del subentro.

Per i condomini significa che una convocazione firmata dall'amministratore dimissionario non è, di per sé, viziata. Contestarla sostenendo che il convocante "non era più in carica" è una strada difficile: l'assemblea così convocata è regolare e le sue decisioni valide.

Per l'amministratore uscente il chiarimento ha risvolti pratici rilevanti. La proroga non è solo un potere, ma comporta anche una responsabilità: chi si dimette resta tenuto agli adempimenti indifferibili fino al passaggio di consegne. Abbandonare la gestione senza garantire continuità può esporre a responsabilità per i danni derivati dall'inerzia.

Attenzione però ai limiti. La prorogatio copre gli atti necessari a mantenere la continuità e a favorire il ricambio; non legittima operazioni straordinarie o scelte che eccedano l'ordinaria amministrazione, che restano prerogativa dell'assemblea con il nuovo amministratore.

Cosa fare in concreto

La disciplina delle dimissioni tocca il delicato equilibrio tra libertà di recedere dall'incarico e tutela della collettività condominiale. La lettura offerta dalla Cassazione privilegia la stabilità dell'ente, ma non elimina le responsabilità di chi lascia: la carica cessa con il subentro, non con la sola manifestazione di volontà.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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