Condominio

L'amministratore può annullare una delibera assembleare?

L'amministratore di condominio esegue le decisioni dell'assemblea, non le rimuove. Una recente pronuncia del Tribunale di Pescara ribadisce un principio spesso frainteso: nemmeno di fronte a errori formali l'amministratore può cancellare unilateralmente una delibera. Il potere di annullamento resta all'assemblea o al giudice. Vediamo perché la distinzione conta e come muoversi correttamente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

La questione è ricorrente. Una delibera assembleare presenta un vizio: un errore di verbalizzazione, un calcolo dei millesimi sbagliato, un ordine del giorno impreciso. L'amministratore, in buona fede, ritiene di poter intervenire e la considera priva di effetti, disapplicandola.

Il Tribunale di Pescara ha chiarito che questa condotta è illegittima. L'amministratore non ha il potere di annullare, revocare o disapplicare autonomamente una decisione assembleare, neppure quando il vizio appare evidente. La delibera resta efficace e vincolante finché non viene rimossa nelle sedi corrette.

Inquadramento normativo

Il perimetro dei poteri dell'amministratore è definito dall'art. 1130, n. 1, cod. civ., che gli affida il compito di *eseguire* le deliberazioni dell'assemblea. La norma è chiara nella funzione: l'amministratore è organo esecutivo, non decisore. Il suo ruolo si esaurisce nell'attuazione della volontà collettiva, non nella sua revisione.

Sul versante dell'invalidità interviene l'art. 1137, comma 1, cod. civ., secondo cui le deliberazioni dell'assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini. Il secondo comma dello stesso articolo individua l'unico rimedio contro le delibere annullabili: l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria, entro trenta giorni. Termine che decorre dalla delibera per i presenti dissenzienti o astenuti, e dalla comunicazione per gli assenti.

Ne deriva un sistema a due sole uscite. Una delibera viziata si rimuove: con una nuova delibera dell'assemblea, che revoca o corregge la precedente; oppure con l'intervento del giudice, su impugnazione di un condòmino legittimato. Nessuna terza via passa per l'iniziativa individuale dell'amministratore.

Va distinta l'ipotesi della nullità (delibere con oggetto impossibile o illecito, o che incidono su diritti individuali) dall'annullabilità (vizi formali, di convocazione o di procedura). Anche la nullità, però, richiede una pronuncia del giudice per essere accertata: non autorizza l'amministratore a decidere da sé.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore la lezione è netta. Disapplicare una delibera che ritiene viziata lo espone a responsabilità: verso il condominio, per inadempimento del mandato; verso i singoli condòmini, se dalla mancata esecuzione derivano danni. In casi seri la condotta può fondare una richiesta di revoca dall'incarico.

Per i condòmini il messaggio è altrettanto importante. Se una delibera è sbagliata, non basta segnalarlo all'amministratore aspettando che la ignori. Occorre attivarsi: portare la questione in assemblea per una nuova decisione, oppure impugnare nei termini di legge. L'inerzia rende la delibera definitiva e la trasforma in obbligo vincolante.

Attenzione al fattore tempo. Il termine di trenta giorni per impugnare le delibere annullabili è breve e perentorio. Chi lo lascia scadere perde il rimedio giudiziale, anche a fronte di vizi reali.

Cosa fare in concreto

La ripartizione dei ruoli non è un formalismo. Serve a garantire che le decisioni sulla vita comune restino della collettività dei condòmini e non passino, di fatto, nelle mani di chi ha solo il compito di attuarle.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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