Condominio

L'amministratore può chiedere soldi senza l'ok dell'assemblea?

L'amministratore può pretendere il pagamento delle spese condominiali anche senza una delibera? La distinzione decisiva è tra spese ordinarie e straordinarie. Per le prime il versamento è dovuto in base alla gestione corrente; per le seconde serve sempre una decisione dell'assemblea. Senza quel passaggio, il credito vacilla e l'eventuale decreto ingiuntivo è contestabile. Vediamo perché e cosa fare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 giugno 2026 ·4 min

Il punto della questione

La domanda è ricorrente: l'amministratore può chiedere denaro ai condomini senza che l'assemblea abbia deliberato? La risposta non è secca. Dipende dalla natura della spesa.

Per le spese ordinarie — quelle che rientrano nella gestione corrente e nella conservazione delle parti comuni — l'amministratore può richiedere i contributi sulla base del rendiconto e dello stato di ripartizione. Per le spese straordinarie e per i lavori di manutenzione straordinaria, invece, la decisione dell'assemblea è il presupposto necessario: senza delibera, l'obbligo di pagamento non sorge.

Un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità conferma questa lettura. La pretesa di pagamento, per reggere in giudizio, deve poggiare su un titolo: e quel titolo, per le opere straordinarie, è la deliberazione assembleare.

Inquadramento normativo

Il perno della materia non è una sola norma, ma un sistema di disposizioni che vanno lette insieme.

L'art. 1135 c.c. elenca le attribuzioni dell'assemblea: tra queste, l'approvazione del rendiconto, del preventivo e — al numero 4 — delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni. È l'assemblea, dunque, l'organo competente a decidere la spesa straordinaria. Lo stesso articolo, al secondo comma, prevede un'eccezione: in caso di urgenza, l'amministratore può anticipare le spese necessarie, salvo riferirne alla prima assemblea utile per la ratifica.

L'art. 63 disp. att. c.c. completa il quadro sul piano della riscossione: l'amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo (l'ordine di pagamento emesso dal giudice senza prima sentire il debitore) provvisoriamente esecutivo in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea. È quest'ultimo inciso a fare la differenza: il titolo che legittima il recupero forzato è la ripartizione approvata.

L'art. 1137 c.c. disciplina invece l'impugnazione delle delibere. Qui occorre una distinzione tecnica spesso trascurata.

Delibera nulla o annullabile: non è la stessa cosa

La delibera può essere annullabile o nulla, con conseguenze pratiche molto diverse.

Le delibere annullabili (vizi formali, irregolarità di convocazione, difetti procedurali) vanno impugnate entro 30 giorni ex art. 1137 c.c.; decorso il termine, la decisione si consolida e diventa pienamente efficace.

Le delibere nulle (oggetto impossibile o illecito, materie estranee alle competenze dell'assemblea, lesione di diritti individuali sulle cose comuni) sono invece impugnabili senza limiti di tempo.

La distinzione incide direttamente sulla strategia difensiva di chi riceve una richiesta di pagamento: capire se il vizio rende la delibera annullabile o nulla determina i termini entro cui muoversi.

Implicazioni pratiche per il condomino

Chi riceve una richiesta di versamento deve anzitutto qualificare la spesa.

Se si tratta di gestione ordinaria, il contributo è di norma dovuto sulla base del riparto. Contestare significa entrare nel merito del rendiconto o dell'imputazione.

Se si tratta di lavori straordinari, la prima verifica è semplice: esiste una delibera che li abbia approvati e ne abbia stabilito la ripartizione? In assenza, la pretesa è priva di fondamento.

Attenzione al caso intermedio: l'amministratore che anticipa una spesa urgente ex art. 1135, comma 2, c.c. agisce legittimamente solo se l'urgenza è reale e se sottopone l'esborso alla successiva ratifica assembleare. Senza ratifica, la posizione si fa fragile.

Se arriva un decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). È un termine perentorio: lasciarlo decorrere rende il decreto definitivo.

Cosa fare in concreto

  1. Qualifica la spesa: stabilisci se la richiesta riguarda gestione ordinaria o lavori straordinari. La natura della spesa determina se serviva o meno la delibera.
  2. Chiedi copia della delibera e dello stato di ripartizione approvato: per le spese straordinarie sono il presupposto della pretesa.
  3. Valuta il vizio: distingui se la delibera è annullabile (impugnazione entro 30 giorni) o nulla (impugnabile senza termine).
  4. In caso di urgenza dichiarata, verifica che l'anticipo dell'amministratore sia stato sottoposto a ratifica assembleare.
  5. Se ricevi un decreto ingiuntivo, calcola subito i 40 giorni per l'opposizione e raccogli la documentazione utile prima della scadenza.

La contestazione di una richiesta di pagamento condominiale richiede una verifica documentale ordinata: titolo, natura della spesa, termini. Consigliamo di esaminare questi elementi prima di assumere qualsiasi decisione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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