Condominio

L'amministratore revocato dal giudice può ancora convocare l'assemblea?

La revoca dell'amministratore disposta dal giudice produce effetti immediati: chi è stato rimosso perde i poteri gestori, compreso quello di convocare l'assemblea. Le delibere assunte in violazione di questo principio rischiano l'annullamento. Un tema che tocca da vicino ogni condominio e che merita chiarezza operativa, alla luce della giurisprudenza più recente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Un interrogativo ricorrente nella gestione condominiale riguarda la sorte dei poteri dell'amministratore dopo la revoca disposta dal giudice. Può ancora convocare l'assemblea? Le delibere adottate restano valide? La risposta incide sulla regolarità delle decisioni assunte e sulla loro impugnabilità.

La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con orientamenti convergenti: la revoca giudiziale comporta la cessazione immediata delle funzioni gestorie.

Inquadramento normativo

Il riferimento principale è l'art. 1129 cod. civ., che disciplina nomina, revoca e obblighi dell'amministratore. Il comma 11 prevede che la revoca possa essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nei casi di gravi irregolarità (ad esempio l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto o la mancata apertura del conto corrente condominiale).

La revoca giudiziale ha natura di provvedimento che incide direttamente sul rapporto di mandato tra amministratore e condominio. Una volta emessa, l'amministratore perde la legittimazione a compiere atti di gestione. La legge, all'art. 71-bis disp. att. cod. civ., individua inoltre i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'incarico: la loro sopravvenuta carenza determina la cessazione dell'ufficio.

Il Tribunale di Brescia e la Cassazione hanno chiarito che, salvo un'unica eccezione, l'amministratore revocato non conserva alcun potere. L'eccezione riguarda la convocazione dell'assemblea finalizzata esclusivamente alla nomina del nuovo amministratore: si tratta di un atto necessario a garantire la continuità gestionale del condominio, che diversamente resterebbe privo di rappresentanza.

Implicazioni pratiche

Per il condominio le conseguenze sono rilevanti. Le delibere adottate da un'assemblea convocata dall'amministratore revocato sono annullabili: non nulle, ma impugnabili nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ.

La distinzione non è di poco conto. L'annullabilità significa che la delibera produce effetti fino a quando non venga impugnata e annullata dal giudice. Se nessun condomino agisce nei termini, la decisione si consolida. Chi intende contestarla deve quindi muoversi con tempestività.

Per il singolo condomino ciò comporta un onere di vigilanza: verificare la regolarità della convocazione prima ancora di discutere il merito delle decisioni. Una delibera anche condivisibile nei contenuti resta esposta all'impugnazione se assunta da un organo privo di legittimazione.

Per l'amministratore rimosso, invece, la prosecuzione di attività gestorie oltre il limite consentito può esporre a responsabilità, oltre a generare contenzioso a carico del condominio.

Resta ferma la distinzione tra revoca giudiziale e dimissioni o revoca assembleare: in questi ultimi casi operano regole differenti in tema di prorogatio, cioè la permanenza temporanea dei poteri in attesa del subentro del successore.

Cosa fare in concreto

Conclusioni

La revoca giudiziale dell'amministratore non ammette zone grigie: i poteri gestori cessano subito, con la sola eccezione della convocazione per nominare il successore. Consigliamo ai condòmini di prestare attenzione alla regolarità formale delle convocazioni, spesso trascurata rispetto al merito delle decisioni, ma altrettanto decisiva per la tenuta delle delibere.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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