Condominio

Amministratore che sottrae i fondi del condominio: rimedi e tutele

Quando l'amministratore di condominio sottrae le somme della cassa comune, i condomini si trovano esposti su due fronti: il recupero del denaro e la copertura delle spese correnti ormai scoperte. Il quadro normativo offre strumenti penali e civili precisi, ma la tempestività è decisiva. Vediamo cosa prevede la legge e quali passi compiere.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 giugno 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

La sottrazione di fondi da parte dell'amministratore non è un'eventualità rara. Il denaro versato dai condomini per spese ordinarie, fondi straordinari e accantonamenti transita su un conto corrente che, per legge, deve essere intestato al condominio. Quando quelle somme spariscono, il danno è doppio: c'è un ammanco da recuperare e ci sono fornitori, utenze e cantieri che restano da pagare.

Distinguere i due piani — quello del recupero e quello della continuità gestionale — è il primo passo per non aggravare la situazione.

Inquadramento normativo

Sul piano penale, l'appropriazione delle somme condominiali integra il reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p.: l'amministratore, che ha la disponibilità del denaro per ragione del suo ufficio, se ne appropria distogliendolo dalle finalità condominiali. La condotta è perseguibile e legittima la presentazione di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica.

Sul piano civile, l'art. 1129 c.c. impone all'amministratore l'obbligo di far transitare le somme su un conto corrente intestato al condominio e di rendicontare la gestione. La sua violazione, insieme alla mancata resa del conto o a gravi irregolarità, costituisce giusta causa di revoca. Quando l'assemblea non provvede — o l'amministratore è irreperibile — ciascun condomino può chiedere la revoca giudiziale al Tribunale, che decide con procedimento camerale. In tema, il Tribunale di Roma (sent. 16 maggio 2023, n. 7695) ha ribadito la rilevanza delle irregolarità contabili gravi come fondamento della revoca.

La deliberazione assembleare che nomina un nuovo amministratore richiede le maggioranze dell'art. 1136 c.c. Per la gestione delle spese urgenti in assenza di amministratore, infine, soccorre l'art. 1105 c.c. sulla gestione della cosa comune, che consente ai partecipanti di assumere le decisioni necessarie alla conservazione del bene.

Implicazioni pratiche

Per il singolo condomino il rischio immediato non è solo l'ammanco, ma il blocco operativo: senza amministratore in carica e senza fondi, le forniture essenziali — energia, acqua, ascensore, pulizie — possono essere sospese.

Va chiarito un punto spesso frainteso: l'obbligo dei condomini verso i fornitori non si estingue perché il denaro è stato sottratto. Le spese già deliberate restano dovute, e il condominio dovrà anticiparle salvo poi rivalersi sull'amministratore infedele. La distrazione dei fondi è un fatto interno al rapporto di mandato, non opponibile ai terzi creditori.

Il recupero delle somme passa per due strade parallele: la costituzione di parte civile nel procedimento penale e l'azione civile di responsabilità per il risarcimento del danno. Entrambe presuppongono però la solvibilità dell'ex amministratore, che va verificata fin da subito.

Cosa fare in concreto

  1. Documentate l'ammanco senza ritardo. Recuperate estratti conto, rendiconti e ricevute di versamento; quantificate con precisione la somma mancante e la data dell'ultima movimentazione regolare.
  2. Presentate denuncia-querela alla Procura per appropriazione indebita ex art. 646 c.p., allegando la documentazione contabile. La tempestività agevola eventuali sequestri sulle disponibilità dell'amministratore.
  3. Attivate la revoca. Convocate l'assemblea per revocare l'amministratore e nominarne uno nuovo con le maggioranze dell'art. 1136 c.c.; se l'assemblea non si forma o il soggetto è irreperibile, presentate ricorso per la revoca giudiziale al Tribunale.
  4. Mettete in sicurezza le spese urgenti. Garantite la continuità delle forniture essenziali ricorrendo, in assenza di amministratore, agli strumenti di gestione della cosa comune dell'art. 1105 c.c., con il coinvolgimento dei condomini.
  5. Valutate l'azione di responsabilità. Verificate la consistenza patrimoniale dell'ex amministratore prima di avviare l'azione risarcitoria e considerate eventuali coperture assicurative obbligatorie del professionista.

Consigliamo di coordinare fin dall'inizio l'iniziativa penale e quella civile: agire su un solo fronte rischia di compromettere il recupero effettivo delle somme.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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