Amministrazione di sostegno: testamento e scelte di cura
Chi beneficia di un'amministrazione di sostegno non perde automaticamente la capacità di testare o di decidere sulle proprie cure. La giurisprudenza distingue: il testamento resta atto personalissimo, mentre in ambito sanitario e patrimoniale i poteri dell'amministratore dipendono dal contenuto del decreto del giudice tutelare. Vediamo dove finisce l'autonomia del beneficiario e dove inizia la rappresentanza.
Il quadro: cosa è (e cosa non è) l'amministrazione di sostegno
L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 e disciplinata dagli artt. 404 e seguenti del codice civile, è la misura di protezione più flessibile del nostro ordinamento. A differenza dell'interdizione, non cancella la capacità della persona: la limita solo per gli atti indicati nel decreto del giudice tutelare.
Il principio guida è quello della minima limitazione. L'art. 409 c.c. stabilisce che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore. In altre parole: ciò che il decreto non toglie, resta nella sfera decisionale della persona.
Il testamento è un atto personalissimo
Su questo punto la distinzione è netta. Il testamento è disciplinato dall'art. 591 c.c. ed è un atto personalissimo: nessuno può redigerlo al posto di un altro. L'amministratore di sostegno non può quindi "sostituirsi" al beneficiario nella confezione delle ultime volontà.
Ciò che rileva è la capacità di intendere e di volere al momento della redazione. Il beneficiario di amministrazione di sostegno può validamente testare se, in quel momento, comprende il significato dell'atto. Il testamento è annullabile solo se si prova che la persona era incapace di intendere e volere quando lo ha formato. La misura di protezione, di per sé, non è causa automatica di incapacità testamentaria.
L'ambito sanitario: consenso informato e DAT
Sul fronte delle cure interviene la legge 22 dicembre 2017, n. 219, sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). La regola generale è che ogni persona capace decide sui trattamenti sanitari che la riguardano.
Quando il decreto attribuisce all'amministratore poteri in materia sanitaria, questi esprime o concorre al consenso, ma sempre nel rispetto della volontà e della dignità del beneficiario. In presenza di grave e stabile deterioramento cognitivo, l'orientamento giurisprudenziale ammette che il giudice tutelare estenda i poteri dell'amministratore anche a scelte sanitarie e patrimoniali, quando la persona non è più in grado di autodeterminarsi. Non si tratta di una sostituzione arbitraria, ma di una rappresentanza mirata, ancorata alle condizioni concrete accertate.
I limiti agli atti dell'amministratore
L'art. 411 c.c. richiama, per l'amministrazione di sostegno, diverse norme dettate per la tutela dei minori e degli interdetti. Ne deriva che l'amministratore non è libero: per gli atti di straordinaria amministrazione (vendite immobiliari, accettazioni di eredità, transazioni) serve l'autorizzazione del giudice tutelare. È inoltre vietato all'amministratore ricevere per testamento o donazione dal beneficiario, salve eccezioni tassative.
Cosa cambia, in concreto
Per le famiglie: la nomina di un amministratore non priva il congiunto della possibilità di testare o di essere ascoltato sulle cure. Occorre però verificare, caso per caso, la capacità effettiva e la portata del decreto.
Per gli amministratori: i poteri non si presumono. Ciò che non è scritto nel decreto non può essere esercitato senza previa istanza al giudice tutelare.
Per la pianificazione: chi vuole scegliere in anticipo può ricorrere alla designazione preventiva dell'amministratore prevista dall'art. 408 c.c. e alle DAT ai sensi della legge 219/2017, indicando fin da subito la persona di fiducia e le proprie volontà di cura.
Cosa fare in concreto
- Leggere attentamente il decreto di nomina: individua esattamente gli atti per cui è richiesta rappresentanza o assistenza.
- Verificare la capacità al momento dell'atto, soprattutto per il testamento: la sola esistenza della misura non incide sulla validità.
- Chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare prima di ogni atto di straordinaria amministrazione.
- Predisporre per tempo DAT e designazione ex art. 408 c.c., finché la persona è pienamente capace.
- Sottoporre a vaglio preventivo la copertura del potere prima di atti patrimoniali o sanitari di rilievo, per evitare atti annullabili o inefficaci.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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