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Ammonimento per stalking: il Questore può agire senza condanna penale

Il TAR Marche ha ribadito un principio consolidato: l'ammonimento per stalking non richiede una sentenza penale di condanna. Al Questore basta un quadro indiziario grave e concordante. La pronuncia distingue con nettezza la funzione preventiva della misura da quella sanzionatoria del processo penale, con conseguenze rilevanti per chi la subisce.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso deciso dal TAR Marche

Un soggetto ammonito dal Questore per condotte riconducibili allo stalking impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo. La vittima, nel caso di specie, era una guardia particolare giurata. Il ricorrente contestava l'assenza di una condanna penale a suo carico, ritenendo illegittima la misura in mancanza di un accertamento giudiziale definitivo.

Il TAR ha respinto questa impostazione. L'ammonimento, ha ricordato il collegio, non presuppone un processo penale concluso: è una misura che opera su un piano diverso e con presupposti autonomi.

Inquadramento normativo

Lo strumento è previsto dall'art. 8 della legge n. 38/2009, che disciplina l'ammonimento del Questore in materia di atti persecutori (il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale). La norma consente alla vittima, prima di presentare querela, di rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza chiedendo un ammonimento nei confronti dell'autore delle condotte.

Il Questore, assunte le informazioni necessarie e sentite le persone informate sui fatti, se ritiene fondata l'istanza ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Il provvedimento viene poi redatto per iscritto.

Il punto qualificante è la natura dell'atto. L'ammonimento è un provvedimento amministrativo a carattere preventivo, non una sanzione penale. Non accerta una responsabilità, ma mira a interrompere una escalation di condotte moleste prima che degenerino. Per questo il suo presupposto non è la prova piena richiesta in sede penale, ma un quadro indiziario grave, preciso e concordante.

Cosa cambia per chi riceve l'ammonimento

La distinzione tra piano preventivo e piano sanzionatorio ha effetti concreti.

Innanzitutto, il Questore può emettere l'ammonimento sulla base di elementi indiziari, senza attendere né richiedere una condanna. La soglia probatoria è più bassa di quella penale: non serve la certezza processuale della colpevolezza, ma un compendio di indizi coerenti che rendano attendibile la ricostruzione della vittima.

In secondo luogo, l'ammonimento produce conseguenze giuridiche rilevanti. Se dopo l'ammonimento la condotta persecutoria prosegue, il reato di atti persecutori diventa procedibile d'ufficio e la pena è aumentata. L'ammonito, quindi, si trova in una posizione aggravata.

Infine, il controllo del giudice amministrativo esiste ma è mirato. Il TAR verifica che l'istruttoria del Questore sia stata adeguata, che il quadro indiziario sia effettivamente grave e concordante e che la motivazione sia congrua. Non svolge invece l'accertamento pieno tipico del processo penale.

Il valore degli indizi

È un errore ricorrente pensare che, in assenza di condanna, l'ammonimento sia automaticamente illegittimo. Non è così. La misura si fonda su un giudizio prognostico: valuta il rischio che le condotte proseguano, non la colpevolezza penale del soggetto.

Questo significa che segnalazioni, messaggi, testimonianze, ricostruzioni cronologiche e precedenti contatti possono, se coerenti tra loro, sostenere legittimamente il provvedimento. La chiave sta nella qualità e nella convergenza degli elementi raccolti.

Cosa fare in concreto

In sintesi

La pronuncia del TAR Marche conferma un orientamento consolidato: l'ammonimento per stalking è uno strumento preventivo, autonomo rispetto al processo penale e fondato su un quadro indiziario, non su una condanna. Chi lo riceve deve valutarne rapidamente la legittimità sul piano amministrativo, senza confondere i due binari.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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