Condominio

Antincendio in condominio: controlli solo da tecnici qualificati

Dal 26 settembre 2026 i controlli e la manutenzione dei presidi antincendio condominiali potranno essere affidati soltanto a tecnici qualificati. Il cambiamento riguarda ogni amministratore: dovrà selezionare imprese con personale abilitato, rispettare le periodicità e conservare il registro dei controlli. In caso di incendio, la violazione di questi obblighi può tradursi in responsabilità personale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 ottobre 2026 ·4 min

Il quadro normativo

La svolta nasce dal DM 1° settembre 2021, noto come "Decreto controlli", che disciplina manutenzione, controllo, sorveglianza e gestione degli impianti e dei presidi antincendio. Il decreto ha previsto un'applicazione progressiva: la parte relativa alla qualificazione dei manutentori entra pienamente in vigore il 26 settembre 2026.

Da quella data, le attività di controllo e manutenzione dei sistemi antincendio – estintori, idranti, rilevatori, porte tagliafuoco, impianti di spegnimento – potranno essere eseguite esclusivamente da tecnici manutentori qualificati, cioè persone che hanno superato uno specifico percorso formativo e il relativo esame secondo i criteri stabiliti dal decreto. La vigilanza sul rispetto delle regole resta in capo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per "presidio antincendio" si intende qualunque dispositivo o impianto destinato a prevenire, rilevare o contrastare un incendio. Il concetto è ampio e include anche attrezzature che spesso in condominio vengono trascurate, come la segnaletica di sicurezza e le vie di esodo.

Cosa cambia per il condominio

Molti condomìni, soprattutto quelli con autorimesse, impianti centralizzati o box collettivi, dispongono di presidi soggetti a controllo periodico. Fino a oggi la manutenzione veniva talvolta affidata a ditte generiche o gestita con verifiche approssimative. Questa prassi non sarà più ammessa.

L'amministratore di condominio è il soggetto su cui grava l'onere organizzativo. In qualità di responsabile dell'attività, deve garantire che i controlli siano affidati a imprese dotate di personale effettivamente abilitato. Non basta più la generica dicitura "manutenzione antincendio" sul contratto: occorre verificare la qualifica.

Il secondo profilo riguarda la tracciabilità. Il decreto impone di documentare ogni intervento nel registro dei controlli antincendio, con l'indicazione delle attività svolte, delle date e dei soggetti che le hanno eseguite. Il registro non è una formalità: è lo strumento che, in caso di contestazione o di sinistro, dimostra la diligenza con cui il condominio ha gestito la sicurezza.

Il terzo profilo è quello delle periodicità. Ogni presidio ha scadenze di controllo proprie, indicate dalle norme tecniche di settore. Saltare o ritardare un controllo espone il condominio a rischi concreti e l'amministratore a responsabilità.

I profili di responsabilità

In caso di incendio con danni a persone o cose, la verifica investigativa ricostruisce lo stato di manutenzione dei presidi. Se emerge che i controlli erano mancanti, scaduti o eseguiti da soggetti non abilitati, l'amministratore può rispondere sul piano civile e, nei casi più gravi, anche penale, per le lesioni o i danni collegati all'omissione.

La responsabilità non si trasferisce automaticamente all'impresa incaricata. L'amministratore conserva un dovere di vigilanza sulla scelta e sull'operato del manutentore: affidarsi a un soggetto non qualificato è di per sé una condotta negligente.

È opportuno chiarire un punto spesso frainteso: la delega a un'impresa esterna non esonera il condominio dagli obblighi di legge. L'affidamento riduce il rischio solo se la scelta è consapevole e documentata.

Cosa fare in concreto

Conclusioni operative

Il 26 settembre 2026 non introduce un adempimento isolato, ma consolida un sistema di gestione della sicurezza antincendio più rigoroso. Per i condomìni dotati di impianti rilevanti, consigliamo di avviare per tempo la verifica dei fornitori e lo stato dei presidi, senza attendere la scadenza. L'anticipo riduce il rischio e semplifica la gestione delle successive annualità.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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