Antiriciclaggio: la maxi-sanzione a UBS e le lezioni per l'Italia
UBS ha incassato una sanzione da 125 milioni di dollari per carenze nei presidi antiriciclaggio: è la più alta mai comminata a un broker-dealer. Il provvedimento, riferito alla vigilanza finanziaria statunitense, riporta l'attenzione sugli obblighi di monitoraggio delle operazioni sospette, tema che in Italia ha ricadute penali dirette per intermediari e vertici aziendali.
Il fatto
UBS ha ricevuto una sanzione da 125 milioni di dollari per violazioni della normativa antiriciclaggio statunitense. Secondo quanto riportato, si tratta della multa più elevata mai applicata a un broker-dealer, ossia un intermediario che opera nella negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio e di terzi.
Alla base del provvedimento vi sarebbero carenze nei sistemi di controllo previsti dal *Bank Secrecy Act*, la legge federale che impone agli operatori finanziari di conservare la documentazione delle transazioni e di segnalare le operazioni potenzialmente collegate a riciclaggio.
Inquadramento normativo
Il *Bank Secrecy Act* del 1970 è il pilastro del sistema antiriciclaggio statunitense. Impone agli intermediari obblighi di identificazione della clientela, tracciamento delle operazioni e segnalazione delle attività sospette. La sua violazione espone a sanzioni amministrative di rilievo, come dimostra il caso UBS.
In Italia il quadro è definito dal D.lgs. 231/2007, attuativo delle direttive europee antiriciclaggio (da ultimo la Direttiva UE 2018/843). La disciplina fissa tre obblighi cardine per i soggetti destinatari: l'adeguata verifica della clientela (art. 17 e seguenti), la conservazione dei dati (art. 31 e seguenti) e la segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (art. 35).
La dimensione penale, però, non si esaurisce nell'impianto sanzionatorio amministrativo del 231/2007. Il riciclaggio è reato ai sensi dell'art. 648-bis del codice penale, cui si affiancano l'impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter) e l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1), introdotto nel 2014. Quest'ultimo punisce chi impiega, sostituisce o trasferisce beni provenienti da un delitto da lui stesso commesso, ostacolandone l'identificazione della provenienza.
Implicazioni pratiche
Il caso UBS non è un episodio isolato di rilievo estero: è il segnale di una tendenza globale verso l'inasprimento dei controlli e delle sanzioni. Per gli intermediari italiani — banche, SIM, società di gestione, ma anche professionisti tenuti agli obblighi (notai, commercialisti, avvocati in determinate operazioni) — le carenze organizzative non restano confinate al piano amministrativo.
Un sistema di monitoraggio inefficace può tradursi, in presenza degli altri presupposti, in responsabilità penale a titolo di concorso nel riciclaggio o in contestazioni per omessa segnalazione. Sul versante degli enti, il D.lgs. 231/2001 include i reati di riciclaggio e autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato: la società può quindi rispondere in proprio, con sanzioni pecuniarie e interdittive, se non ha adottato modelli organizzativi idonei a prevenire l'illecito.
Il punto è che la sanzione colpisce non solo la condotta illecita, ma la debolezza dei presidi. Un controllo formale, privo di reale capacità di intercettare le anomalie, non protegge l'ente né i suoi vertici.
Cosa fare in concreto
- Verificate l'adeguatezza dei presidi antiriciclaggio rispetto al reale profilo di rischio dell'attività, non limitandovi a procedure standard applicate in modo formale.
- Aggiornate il modello organizzativo 231 includendo una mappatura specifica dei rischi di riciclaggio e autoriciclaggio, con controlli documentabili.
- Formate il personale sulle indicazioni operative dell'UIF e sugli indicatori di anomalia, così che le segnalazioni non dipendano dalla sola sensibilità individuale.
- Tracciate e conservate ogni valutazione sulle operazioni sospette, anche quando si decide di non segnalare: la motivazione documentata è la prima difesa in caso di contestazione.
- Consigliamo un audit periodico indipendente dei sistemi di monitoraggio, per individuare le carenze prima che lo faccia un'autorità di vigilanza.
Un tema che riguarda i vertici
La vicenda UBS conferma che la responsabilità in materia antiriciclaggio è sempre più anche una responsabilità del management. Amministratori e responsabili delle funzioni di controllo devono poter dimostrare di aver vigilato, non solo di aver dotato l'ente di procedure sulla carta.
La distanza tra un presidio efficace e uno inefficace, in questo campo, coincide spesso con la distanza tra un rischio governato e una contestazione penale.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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