Servizio a tempo determinato e anzianità nel pubblico impiego
Gli anni di servizio prestati a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione possono valere ai fini dell'anzianità retributiva dopo la stabilizzazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, in linea con il diritto europeo sulla parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. Vediamo il quadro normativo, i limiti del principio e come muoversi in concreto per far valere i propri diritti.
Il fatto
Un dipendente pubblico, stabilizzato dopo anni di contratti a tempo determinato, chiede che quel periodo sia calcolato ai fini dell'anzianità di servizio e, quindi, della progressione economica. La questione riguarda migliaia di lavoratori che hanno svolto le stesse mansioni con la sola differenza della natura, a termine, del rapporto.
La vicenda che ha originato il dibattito coinvolgeva personale del CNR e la relativa progressione economica disciplinata dal CCNL del comparto Ricerca. Il tema, però, ha portata generale e tocca l'intero pubblico impiego.
Inquadramento normativo
Il punto di partenza è la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, salvo *ragioni oggettive*. È la cornice di principio che ispira gli orientamenti nazionali.
Sul piano interno, la stabilizzazione del personale precario ha trovato uno dei suoi primi assetti nella L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). La progressione economica del singolo, tuttavia, dipende dalla specifica disciplina contrattuale di comparto: nel caso CNR, il CCNL del comparto Ricerca, che regola i passaggi economici e i criteri di valutazione dell'anzianità.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con pronunce del novembre 2021, ha valorizzato la clausola 4 per affermare che il servizio pre-ruolo va computato quando le mansioni sono comparabili e non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione. *(Estremi esatti della sentenza da verificare presso le banche dati ufficiali prima di ogni utilizzo processuale.)*
Implicazioni pratiche
Il riconoscimento non è automatico. La Cassazione impone una verifica caso per caso:
- occorre la comparabilità delle mansioni svolte nel periodo a termine rispetto a quelle successive;
- vanno escluse ragioni oggettive che legittimino un trattamento differenziato (ad esempio requisiti selettivi diversi per l'accesso al ruolo);
- il computo incide su anzianità, fasce e progressioni economiche, con possibili differenze retributive arretrate.
Chi si trova in questa situazione può quindi rivendicare non solo il corretto inquadramento futuro, ma anche le somme non percepite in passato. Qui entra in gioco il fattore tempo.
Attenzione alla prescrizione
I crediti retributivi periodici si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.. Significa che le differenze stipendiali non richieste entro tale termine si perdono progressivamente, giorno per giorno.
Un profilo delicato riguarda il decorso della prescrizione nel lavoro pubblico. La regola tradizionale, che faceva decorrere la prescrizione anche in costanza di rapporto per i dipendenti dotati di stabilità (nel solco della logica di Corte cost. 63/1966), è stata rimessa in discussione dalla giurisprudenza più recente, che tende a far decorrere il termine dalla cessazione del rapporto quando manca una reale tutela contro il licenziamento. La conseguenza è che la valutazione va fatta sul caso concreto: non affidarsi a formule generiche.
In ogni caso, il consiglio operativo resta invariato: agire per tempo, senza attendere, per evitare che il credito si assottigli.
Cosa fare in concreto
- Recuperate la documentazione completa: contratti a termine, mansionari, ordini di servizio, buste paga e provvedimento di stabilizzazione.
- Verificate la comparabilità tra le mansioni svolte a termine e quelle attuali: è il cuore della rivendicazione.
- Controllate il CCNL di comparto applicabile per capire come è disciplinata la progressione economica e quale peso ha l'anzianità.
- Calcolate a ritroso i cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. e inviate un atto di messa in mora per interrompere la prescrizione sui crediti ancora recuperabili.
- Fatevi assistere per una valutazione delle ragioni oggettive: sono spesso l'argomento con cui l'Amministrazione contesta la domanda.
Conclusioni
Il principio è chiaro: la natura a termine del rapporto, di per sé, non può giustificare la cancellazione dell'anzianità effettivamente maturata. Il diritto, però, va costruito con prove e nel rispetto dei termini. Consigliamo di muovervi con tempestività, perché ogni mese che passa può ridurre le somme recuperabili.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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