Lavoro

Appalti pubblici: il CCNL meno tutelante non si compensa con il superminimo

Il Consiglio di Stato chiarisce che, negli appalti pubblici, l'applicazione di un CCNL meno tutelante non può essere sanata con un superminimo concesso unilateralmente dall'impresa. La pronuncia rafforza l'art. 11 del nuovo Codice dei contratti e tutela tanto i lavoratori quanto la parità tra concorrenti. Un orientamento che incide direttamente sulle strategie di offerta.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Nelle gare pubbliche capita che un'impresa, per contenere il costo del lavoro, applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Per giustificare la scelta, l'aggiudicatario propone spesso un "superminimo": una somma aggiuntiva, riconosciuta su base individuale, che dovrebbe colmare il divario rispetto al CCNL di riferimento.

La Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha negato che questo meccanismo sia ammissibile. Il superminimo unilaterale non rende equivalente un contratto collettivo che, nel suo complesso, garantisce tutele inferiori. La verifica di equivalenza riguarda l'insieme delle protezioni, non solo la voce retributiva.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 11 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). La norma impone all'operatore economico di applicare ai lavoratori un CCNL il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto. Quando l'impresa sceglie un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, deve dimostrare che le tutele garantite ai lavoratori sono equivalenti.

L'equivalenza, precisa il Consiglio di Stato, è un giudizio di sintesi. Non si misura confrontando una singola voce, ma valutando l'intero assetto di protezioni: retribuzione tabellare, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, malattia, ferie, welfare contrattuale, indennità. Un superminimo riconosciuto individualmente non entra in questo bilancio perché è revocabile e privo della stabilità tipica delle clausole collettive.

In altri termini, ciò che il CCNL garantisce in modo indisponibile non può essere sostituito da un'attribuzione che l'impresa può ridurre o assorbire in futuro. La tutela perde la sua natura collettiva e si trasforma in una concessione precaria.

Implicazioni pratiche

La pronuncia produce effetti su due piani.

Sul piano della tutela dei lavoratori, conferma che il livello di protezione non dipende da accordi individuali modificabili, ma dall'impianto del contratto collettivo applicato. Il superminimo, per sua natura assorbibile, non costituisce garanzia stabile.

Sul piano della concorrenza, la decisione riduce gli spazi per ribassi costruiti sull'applicazione di CCNL più leggeri. L'impresa che intende risparmiare sul costo del lavoro non può aggirare l'art. 11 spostando il risparmio su una voce retributiva precaria. Si protegge così la parità tra i concorrenti che applicano correttamente il contratto indicato.

Per le stazioni appaltanti, cresce l'onere di verifica. In sede di valutazione dell'anomalia o di controllo sull'offerta, l'amministrazione deve esaminare l'equivalenza in concreto e non accontentarsi della dichiarazione di un superminimo compensativo.

Il messaggio è chiaro: la scelta di un CCNL diverso resta possibile, ma comporta un onere probatorio rigoroso. L'impresa deve documentare, voce per voce, che il proprio contratto non riduce le tutele complessive.

Cosa fare in concreto

Una nota di metodo

La decisione si inserisce in una linea coerente: il costo del lavoro non è una variabile da comprimere liberamente in gara. Le tutele collettive segnano un limite sostanziale, non formale. Chi partecipa agli appalti deve trattare l'equivalenza tra contratti come un requisito da dimostrare, non come una formula da dichiarare.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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