Arbitro Assicurativo: lo strumento ADR annunciato per le controversie con le compagnie
Si discute dell'introduzione di un Arbitro Assicurativo, organismo di risoluzione stragiudiziale delle liti tra assicurati e compagnie, ispirato all'Arbitro Bancario Finanziario. Prima di considerarlo operativo occorre distinguere ciò che è già previsto da ciò che attende ancora un regolamento attuativo verificabile. Ecco un quadro prudente su natura, ambito e utilità pratica dello strumento.
Di cosa si parla
Da tempo si discute dell'istituzione di un Arbitro Assicurativo: un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR, *Alternative Dispute Resolution*) pensato per le liti tra assicurati e compagnie, con procedura telematica e costi contenuti.
Una precisazione doverosa. Alla data di redazione di questo contributo non risulta ancora pubblicato un atto normativo o un regolamento IVASS con estremi certi che ne fissi denominazione ufficiale, ambito e data di entrata in vigore. Circolano indicazioni su una possibile operatività, ma vanno trattate come previsioni, non come regime già vigente. Per uno studio legale è un punto dirimente: nessuna scadenza o soglia va considerata acquisita finché non poggia su una fonte citabile.
Il modello di riferimento: l'ABF
Il paragone naturale è l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), previsto dall'art. 128-*bis* del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), attivo dal 2009 e vigilato dalla Banca d'Italia.
L'ABF ha caratteristiche precise, che presumibilmente ispireranno anche lo strumento assicurativo:
- reclamo preventivo obbligatorio all'operatore, come condizione per accedere alla procedura;
- soglia di valore per le controversie ammesse;
- adesione degli operatori al sistema;
- decisione che vincola l'operatore aderente sul piano dell'adesione, ma non costituisce titolo esecutivo e ha rilievo soprattutto reputazionale.
Se l'Arbitro Assicurativo replicherà questo impianto, si tratterà di un meccanismo affine. Ma i tratti concreti — quali rami coperti (danni, vita), quale soglia, quali termini — dipenderanno dal regolamento attuativo, oggi non disponibile.
Vincolo non significa esecutività
Un chiarimento utile a evitare equivoci. Nel modello ABF la decisione non è una sentenza: non può essere posta in esecuzione forzata contro l'operatore. Vincola l'aderente nel senso che l'inadempimento viene reso pubblico, con conseguenze reputazionali, ma il cliente che voglia un titolo esecutivo deve comunque rivolgersi al giudice.
Ne deriva un principio da tenere fermo: l'esito della procedura ADR non preclude la tutela giurisdizionale. Chi non è soddisfatto della decisione, o chi vede l'operatore non conformarsi, conserva la facoltà di adire il tribunale.
Il rapporto con la mediazione obbligatoria
Merita attenzione il coordinamento con la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, che in materia di contratti assicurativi opera come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Uno degli aspetti da chiarire in sede attuativa sarà proprio l'articolazione tra i due canali: se l'accesso all'Arbitro possa sostituire o affiancare il tentativo di mediazione, e con quali effetti sui termini. Finché il quadro non è definito, chi valuta un'azione dovrebbe considerare entrambi i passaggi, per non incorrere in improcedibilità.
Perché uno strumento in più
Al di là dei dettagli, la ratio è comprensibile: il contenzioso assicurativo di piccolo valore è spesso antieconomico da portare in giudizio. Un canale rapido, telematico e a basso costo può dare risposta a controversie che oggi restano prive di tutela effettiva per ragioni pratiche.
La differenza rispetto all'ABF, se confermata, starà nell'oggetto: non prodotti bancari e finanziari, ma polizze e comportamenti delle compagnie e degli intermediari. Restano da definire ambito soggettivo (assicurati, microimprese) e materie escluse.
Cosa fare in concreto
- Verificate lo stato normativo prima di programmare azioni: non date per acquisite denominazione, soglia e date finché non risultano da un atto ufficiale citabile.
- Presentate sempre un reclamo scritto alla compagnia e conservate la prova d'invio: nei sistemi ADR il reclamo preventivo è tipicamente condizione di accesso.
- Raccogliete e ordinate la documentazione: polizza, corrispondenza, quantificazione del danno, riscontri o silenzi della compagnia.
- Annotate i termini: dal ricevimento del reclamo decorrono i tempi entro cui l'operatore deve rispondere e oltre i quali si può procedere.
- Valutate il coordinamento con la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, per non pregiudicare la procedibilità di un eventuale giudizio successivo.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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