Arbitro Assicurativo IVASS: come presentare ricorso nelle liti con la compagnia
Nasce un nuovo strumento per risolvere le controversie con le compagnie assicurative senza andare in tribunale. L'Arbitro Assicurativo IVASS, previsto dal decreto attuativo con operatività attesa dal 2026, offre una procedura telematica, rapida e a basso costo, accessibile senza avvocato. Vediamo chi può usarlo, quali sono i presupposti e quando conviene davvero rispetto alla via giudiziaria.
Che cos'è l'Arbitro Assicurativo IVASS
L'Arbitro Assicurativo è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cosiddetto sistema ADR, *Alternative Dispute Resolution*) dedicato al settore assicurativo. Il modello ricalca quello ormai collaudato dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che da anni decide le liti tra clienti e banche in tempi contenuti e senza necessità di assistenza legale obbligatoria.
Il fondamento normativo si rinviene nell'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), che demanda a un decreto ministeriale la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale in materia assicurativa. La numerazione e l'anno del decreto attuativo, così come la data precisa di avvio, vanno verificati sulle fonti ufficiali IVASS: allo stato la sua operatività è attesa a partire dal 2026.
A chi si rivolge e quali controversie copre
Possono presentare ricorso gli assicurati, i contraenti, i beneficiari di polizza e, in determinate ipotesi, i terzi danneggiati. Sul fronte opposto stanno le imprese di assicurazione. Rientrano nell'ambito applicativo diverse tipologie di polizze — danni, vita, responsabilità civile — con alcune esclusioni che dipenderanno dal perimetro fissato dal regolamento attuativo.
Si tratta di uno strumento pensato per contenziosi di valore contenuto o comunque documentabili, dove la controversia riguarda l'interpretazione di clausole, il ritardo o il diniego di pagamento, la quantificazione dell'indennizzo.
Il reclamo preventivo: presupposto di accesso
Qui sta il punto operativo più delicato. Non si accede all'Arbitro direttamente: occorre prima aver presentato reclamo scritto alla compagnia.
La disciplina IVASS sui reclami assicurativi fissa di norma in 45 giorni il termine entro cui l'impresa deve fornire riscontro. Solo dopo il decorso di questo termine — o in caso di risposta ritenuta insoddisfacente — si apre la strada al ricorso all'Arbitro.
È un passaggio da non sottovalutare: presentare ricorso senza aver esperito il reclamo preventivo comporta l'inammissibilità. Conservare data di invio e ricevuta del reclamo è quindi essenziale.
Come funziona la procedura
La procedura è interamente telematica. Il ricorso si presenta tramite l'apposita piattaforma, allegando la documentazione a supporto: polizza, corrispondenza con la compagnia, reclamo e relativo riscontro (o prova del silenzio).
I costi sono contenuti e l'assistenza di un avvocato non è obbligatoria, anche se resta possibile. La decisione dell'Arbitro non ha efficacia di sentenza, ma se la compagnia non vi si adegua l'inadempimento può essere reso pubblico da IVASS e segnalato in sede di vigilanza. È un meccanismo reputazionale che, nell'esperienza dell'ABF, spinge nella grande maggioranza dei casi al rispetto della decisione.
Cosa cambia con l'Arbitro Assicurativo: quando conviene
L'Arbitro non è la risposta a ogni lite. Conviene distinguere.
Liti documentali — diniego di pagamento su una polizza chiara, ritardo nella liquidazione, applicazione contestata di una clausola: qui l'Arbitro offre un vantaggio netto in tempi e costi.
Liti tecnicamente complesse — controversie che richiedono consulenze tecniche, accertamenti peritali articolati o valutazioni su nessi causali (si pensi a un sinistro con dinamica contestata): in questi casi la via giudiziaria, con i suoi strumenti istruttori, può risultare più adeguata.
Un dato rassicurante: il ricorso all'Arbitro non pregiudica l'azione giudiziaria successiva. Se la decisione non soddisfa, resta impregiudicata la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario.
Cosa fare in concreto
- Presenta subito il reclamo scritto alla compagnia e conserva prova dell'invio: è il presupposto obbligatorio per accedere all'Arbitro.
- Attendi il termine di riscontro (di norma 45 giorni) prima di procedere; annota la data di scadenza.
- Raccogli la documentazione: polizza, condizioni generali, corrispondenza, reclamo e risposta o prova del silenzio.
- Valuta la natura della lite: se è documentale, l'Arbitro è la via preferibile; se richiede perizie complesse, considera il giudizio ordinario.
- Verifica le fonti ufficiali IVASS su termini, moduli e ambito applicativo aggiornati prima di depositare il ricorso.
Consigliamo, nei casi dubbi, una valutazione preliminare del singolo fascicolo per individuare lo strumento più efficiente tra reclamo, Arbitro e azione giudiziaria.
---
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni contratto ha il suo equilibrio.
Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.