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Getto pericoloso di cose: cosa rischia chi versa acqua o polvere dal balcone

Versare acqua sui panni stesi, scuotere tovaglie o gettare polvere dal balcone del vicino non e' solo maleducazione. Puo' integrare il reato di getto pericoloso di cose previsto dall'art. 674 del Codice penale. La giurisprudenza chiarisce che basta l'idoneita' a molestare o imbrattare, a prescindere da un danno concreto. Vediamo cosa rischia chi tiene questi comportamenti e come reagire.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Di cosa parliamo

Gesti apparentemente banali della vita condominiale, come innaffiare le piante lasciando cadere l'acqua sul balcone sottostante, scuotere una tovaglia o disperdere polvere, possono avere rilievo penale. La norma di riferimento e' l'art. 674 del Codice penale, rubricato "getto pericoloso di cose".

Inquadramento normativo

L'art. 674 c.p. punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone. La stessa disposizione sanziona, nei casi non consentiti dalla legge, l'emissione di gas, vapori o fumo idonei a cagionare tali effetti.

Si tratta di una contravvenzione, punita con l'arresto fino a un mese o con un'ammenda di modesto importo (l'entita' va calcolata secondo le tabelle di aggiornamento e conversione degli importi originari). Il bene tutelato non e' la generica "tranquillita'" del vicino: la norma protegge l'incolumita' e l'igiene delle persone. La tutela contro molestie personali e disturbi ripetuti appartiene, invece, ad altre fattispecie, come le molestie di cui all'art. 660 c.p.

Reato di pericolo, non di danno

Il punto decisivo, spesso frainteso, e' questo: l'art. 674 c.p. e' un reato di pericolo, non di danno. Non occorre che qualcuno venga effettivamente colpito, bagnato o sporcato. E' sufficiente che la cosa gettata sia astrattamente idonea a molestare o imbrattare le persone.

In concreto significa che l'acqua caduta su un balcone dove abitualmente si stendono i panni o si soggiorna puo' bastare a integrare la condotta, anche se in quel momento non c'era nessuno. Cio' che conta e' l'attitudine oggettiva del gesto a produrre l'effetto molesto.

Rileva anche il profilo soggettivo. Un versamento del tutto occasionale e involontario, privo di consapevolezza, si colloca su un piano diverso rispetto a una condotta reiterata e consapevole, in cui la ripetizione dei gesti dimostra la volonta' di perseverare nonostante le rimostranze del vicino. La differenza incide sulla configurabilita' del reato e sulla sua valutazione.

Gli orientamenti della giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimita' consolidata ha piu' volte ribadito che, ai fini dell'art. 674 c.p., e' sufficiente l'idoneita' della condotta a recare molestia o a imbrattare, senza necessita' di un pregiudizio effettivo. Le pronunce di merito hanno applicato questi principi anche a fattispecie ricorrenti nella vita condominiale, come lo scuotimento di tessuti polverosi o il versamento di liquidi verso proprieta' altrui.

Per un uso corretto dei precedenti, e' opportuno verificare sempre gli estremi puntuali della singola pronuncia (sezione, numero e anno) prima di farvi affidamento, poiche' l'esito dipende in modo stretto dalle circostanze concrete del caso.

Implicazioni pratiche per chi vive in condominio

Per chi tiene questi comportamenti, il rischio non e' solo teorico: la contestazione dell'art. 674 c.p. puo' arrivare su querela o denuncia del vicino e comportare un procedimento penale.

Per chi subisce il disturbo, esiste una tutela penale limitata al profilo dell'incolumita' e dell'igiene. A questa si affianca, in parallelo, la via civile: il vicino leso puo' chiedere il risarcimento dei danni e agire per la cessazione della turbativa, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

Cosa fare in concreto

Occasionalita' e reiterazione: la differenza che conta

Un errore isolato e non voluto ha un peso ben diverso da una condotta ripetuta dopo ripetute lamentele. La reiterazione, oltre a rafforzare il quadro penale, alimenta la posizione della vittima anche sul fronte civile, sia per il risarcimento sia per l'ordine di cessazione. Per questo la documentazione ordinata nel tempo e' spesso l'elemento decisivo.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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