Disabile e ascensore in condominio: diritti, maggioranze e limiti
L'installazione dell'ascensore in condominio tocca un equilibrio delicato tra accessibilità, decoro e sicurezza dell'edificio. Il tema riguarda da vicino le persone con disabilità, che godono di una tutela rafforzata per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vediamo quali maggioranze servono, cosa può fare il condòmino quando l'assemblea resta inerte e quali limiti restano invalicabili.
Il problema: ascensore e accessibilità
La richiesta di installare un ascensore in un edificio che ne è privo nasce spesso da un'esigenza di accessibilità: anziani, persone con mobilità ridotta o con disabilità trovano nelle scale un ostacolo quotidiano. Il conflitto tipico è tra chi chiede l'opera e chi la contesta, lamentando costi, ingombro degli spazi comuni o alterazione estetica dell'edificio.
La questione non si riduce al voto assembleare. Esiste una disciplina speciale, pensata proprio per favorire l'abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche.
Cosa sono le "barriere architettoniche"
La nozione è più ampia di quanto si creda. Non comprende solo gli ostacoli fisici che impediscono la mobilità a chi ha una ridotta capacità motoria (scale, gradini, passaggi stretti), ma anche gli elementi che rendono difficoltoso o pericoloso lo spostamento di chiunque, e la mancanza di accorgimenti che consentano l'orientamento e la fruizione degli spazi anche a chi ha limitazioni sensoriali.
In questa cornice l'ascensore è l'intervento tipico di superamento della barriera rappresentata dalle scale.
Inquadramento normativo
Due sono i riferimenti principali.
L'art. 1120 c.c., dopo la riforma del condominio (L. 220/2012), qualifica gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche come innovazioni agevolate. Il secondo comma dell'art. 1120 c.c. rinvia, per queste opere, alla maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, c.c.: è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi). Si tratta quindi di una maggioranza più agevole rispetto a quella ordinaria delle innovazioni.
La L. 9 gennaio 1989 n. 13 completa il quadro. L'art. 2, comma 2, prevede un meccanismo di tutela rilevante: se l'assemblea, pur ritualmente richiesta per iscritto, non delibera entro tre mesi, la persona con disabilità (o chi ne fa le veci) può installare l'opera a proprie spese, nel rispetto dei limiti di legge. È una facoltà sostitutiva che impedisce all'inerzia o all'ostruzionismo dell'assemblea di tradursi in un diniego di fatto.
Accessibilità, decoro e sicurezza: il bilanciamento
Gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità impostano la materia su un bilanciamento di interessi.
L'esigenza di accessibilità ha un peso elevato: l'installazione dell'ascensore può incidere sul decoro architettonico dell'edificio senza per ciò solo essere vietata, purché non si traduca in un pregiudizio grave e sostanziale all'estetica del fabbricato. In sostanza, un'alterazione modesta o fisiologica va tollerata a favore dell'accessibilità.
Il limite che resta invalicabile è diverso: l'opera non può compromettere la stabilità e la sicurezza del fabbricato, né rendere inservibili parti comuni o pregiudicare l'uso che altri condòmini ne fanno. Qui il bilanciamento non ammette sacrifici: nessuna esigenza di accessibilità giustifica un'opera che mette a rischio la staticità dell'edificio.
Implicazioni pratiche
Per il condòmino con disabilità che vuole l'ascensore, questo significa due cose. Primo: non occorre convincere l'intero condominio, ma raggiungere la maggioranza agevolata; in mancanza, resta la via dell'installazione a proprie spese decorsi i tre mesi. Secondo: il progetto deve essere tecnicamente solido, perché il profilo della sicurezza strutturale è il vero terreno su cui l'opera può essere legittimamente bloccata.
Per gli altri condòmini, l'opposizione fondata sul solo disagio estetico ha margini stretti. Diversa è la posizione di chi documenti un pregiudizio reale alla sicurezza o alla fruibilità degli spazi comuni.
Cosa fare in concreto
- Formalizzate la richiesta per iscritto all'amministratore, chiedendo l'inserimento all'ordine del giorno: è l'atto che fa decorrere il termine di tre mesi dell'art. 2, comma 2, L. 13/1989.
- Fate predisporre un progetto tecnico da un professionista abilitato, che attesti la compatibilità dell'opera con la sicurezza e la staticità del fabbricato.
- Verificate i millesimi e la composizione dell'assemblea per valutare la raggiungibilità della maggioranza ex artt. 1120, co. 2, e 1136, co. 2, c.c.
- In caso di inerzia o diniego, è opportuno acquisire una perizia tecnica indipendente prima di procedere, per sostenere la legittimità dell'intervento a proprie spese.
- Conservate la documentazione (richiesta, verbali, progetto, comunicazioni): è decisiva in un eventuale contenzioso.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni condominio ha una storia a sé.
Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.