Condominio

Ascensore in condominio senza disabili: è possibile?

Un ascensore o una piattaforma elevatrice possono essere installati in condominio anche quando nessun residente ha una disabilità certificata. La giurisprudenza recente valorizza il diritto all'accessibilità come interesse generale, non subordinato alla presenza di soggetti disabili. Restano centrali il rispetto del quorum assembleare e la corretta gestione della procedura, per evitare impugnazioni e contenziosi tra condomini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 luglio 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

La questione è ricorrente: un gruppo di condomini vuole installare l'ascensore, ma nell'edificio non risiede alcuna persona con disabilità certificata. L'opera è comunque legittima?

La risposta, secondo un orientamento consolidato, è affermativa. L'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche non sono un beneficio riservato ai soli disabili, ma un interesse che riguarda tutti gli abitanti dell'edificio: anziani, persone con difficoltà motorie temporanee, famiglie con bambini. In questa direzione si colloca Corte d'Appello di Perugia, sez. civ., n. 670/2025 (estremi da verificare tramite banca dati, riferimento cronologico 2025).

Inquadramento normativo

Due sono i pilastri della disciplina.

Il primo è la legge 9 gennaio 1989, n. 13, che detta le norme per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il suo art. 2 prevede che le deliberazioni relative a queste opere siano approvate dall'assemblea con la maggioranza richiamata dall'art. 1136 c.c.

Il secondo è l'art. 1120 del codice civile, come riformato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220. Il comma 2 qualifica come innovazioni agevolate quelle dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche e rinvia, per il quorum, all'art. 1136, comma 2, c.c.: è quindi sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

È opportuno chiarire il rapporto tra le due fonti. Dopo la riforma del 2012, l'art. 1120, comma 2, c.c. ha assorbito e coordinato la disciplina del quorum per le innovazioni finalizzate all'accessibilità: oggi il riferimento operativo per la maggioranza è l'art. 1136, comma 2, c.c. richiamato dall'art. 1120 c.c. La previsione dell'art. 2 L. 13/1989 va letta in questa chiave, per evitare ambiguità sul quorum applicabile.

Sul piano dei valori, la giurisprudenza inquadra l'accessibilità nell'ambito degli artt. 2 e 32 della Costituzione, come espressione del principio di solidarietà e di tutela della salute intesa anche come qualità della vita. La stessa Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che l'eliminazione delle barriere risponde a un interesse di rilievo generale (orientamento da verificare nelle singole pronunce di riferimento).

Implicazioni pratiche

Per i condomini, questo significa che l'opera può essere validamente deliberata anche in assenza di disabili nell'edificio, purché sia raggiunto il quorum agevolato.

L'art. 2 L. 13/1989 disciplina inoltre l'ipotesi di inerzia. Se l'assemblea, entro tre mesi dalla richiesta scritta avanzata da chi ha interesse, non delibera o rifiuta, il singolo condomino (o più condomini) può installare l'impianto a proprie spese, purché l'opera sia servente alla sua unità e non pregiudichi le parti comuni. Il coordinamento con l'art. 1120 c.c. non elimina questa facoltà, che resta un rimedio autonomo rispetto alla decisione collettiva.

Restano fermi i limiti generali: l'innovazione non deve rendere talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, né arrecare pregiudizio alla stabilità o al decoro architettonico.

Cosa fare in concreto

  1. Formalizzate la richiesta per iscritto all'amministratore, chiedendo l'inserimento del punto all'ordine del giorno: da qui decorre il termine di tre mesi rilevante ex art. 2 L. 13/1989.
  2. Acquisite un progetto tecnico con relazione di un professionista abilitato, che verifichi fattibilità, impatto sulle parti comuni e assenza di pregiudizio alla stabilità e al decoro.
  3. Verificate il quorum in assemblea: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio (art. 1120, comma 2, e 1136, comma 2, c.c.).
  4. Redigete un verbale completo, che dia conto del voto, dei millesimi e delle modalità di riparto delle spese, riducendo il rischio di impugnazione.
  5. Valutate i profili fiscali (detrazioni e agevolazioni) con un tecnico o commercialista: la disciplina delle agevolazioni varia nel tempo e va verificata alla data dell'intervento.

In caso di rifiuto o inerzia dell'assemblea, consigliamo di valutare con un legale l'installazione a spese proprie, verificando preventivamente il rispetto dei limiti sulle parti comuni.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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