Terzo Settore

ASD e regime 398/1991: l'assenza del rendiconto formale non fa decadere l'agevolazione

Una recente pronuncia della giustizia tributaria torna sul rapporto tra forma e sostanza nelle verifiche alle associazioni sportive dilettantistiche. L'assenza di un rendiconto formale non comporta, di per se', la decadenza dal regime agevolato della Legge 398/1991, se l'attivita' sportiva e' reale e la gestione documentata. Resta centrale l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 novembre 2026 ·4 min

Il caso

La questione riguarda un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) alla quale l'Agenzia delle Entrate contestava la decadenza dal regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991, sulla base dell'assenza di un rendiconto redatto in forma rigorosa. Secondo la decisione, l'irregolarita' formale non e' sufficiente a disconoscere il regime quando l'attivita' istituzionale risulti effettiva e la gestione sia comunque ricostruibile dalla documentazione disponibile, incluse prove fotografiche delle sponsorizzazioni.

> Nota di verifica. La pronuncia e' indicata dalle fonti come sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina (n. 1159, con riferimento all'anno 2026). Numero, anno e sezione non risultano a oggi verificabili in modo autonomo: li riportiamo con riserva. Consigliamo di acquisire il testo integrale prima di farne uso in sede difensiva. Trattandosi inoltre di decisione di primo grado, resta impugnabile e non costituisce orientamento consolidato.

Inquadramento normativo

La Legge 398/1991 consente alle ASD (e ad alcuni altri enti) di accedere a un regime fiscale forfetario agevolato, con semplificazioni contabili e determinazione forfettaria di IVA e imposte sui redditi. L'accesso e' subordinato al rispetto di un limite di proventi commerciali: la soglia e' attualmente fissata in 400.000 euro annui. Il superamento di tale limite comporta la fuoriuscita dal regime a decorrere dal mese successivo.

Sul piano probatorio, il riferimento e' l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, introdotto dalla riforma del processo tributario, che pone a carico dell'Amministrazione l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate. Non e' l'associazione a dover dimostrare la propria correttezza in assenza di contestazioni circostanziate: e' l'Ufficio a dover fornire la prova dei fatti su cui fonda la pretesa.

La distinzione tra violazioni formali e violazioni sostanziali, del resto, e' coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimita', secondo cui le irregolarita' meramente formali - che non incidono sulla base imponibile ne' ostacolano l'attivita' di controllo - non giustificano, da sole, il disconoscimento di un regime agevolato. Cio' che rileva e' l'effettivita' sostanziale dell'attivita' svolta.

Implicazioni pratiche

Per un'ASD in regime 398/1991, la decisione conferma un principio utile ma non autorizza disinvolture gestionali. Un'ASD priva di qualsiasi traccia gestionale resta esposta: la tolleranza riguarda l'irregolarita' formale, non il vuoto documentale. La difesa regge quando esiste un corredo probatorio coerente - contratti, incassi, fotografie degli impianti e dei cartelloni sponsorizzati, movimentazioni bancarie - idoneo a dimostrare la realta' dell'attivita'.

Le prove fotografiche delle sponsorizzazioni, in questo quadro, rafforzano in modo significativo la posizione probatoria dell'associazione, perche' collegano la spesa pubblicitaria a un'attivita' concretamente visibile.

Il fronte meno indulgente resta quello della tracciabilita' finanziaria. La Legge 398/1991 impone che incassi e pagamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro avvengano con strumenti tracciabili (bonifico, carte, assegni). Su questo profilo la giurisprudenza e la prassi sono rigorose: la violazione puo' incidere sulla permanenza nel regime, a prescindere dalla regolarita' del rendiconto.

Cosa fare in concreto

La pronuncia, se confermata nei suoi contenuti, offre un argomento difensivo, non una franchigia. L'effettivita' dell'attivita' sportiva e la coerenza della documentazione restano il presidio piu' solido.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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