Terzo Settore

ASD e regime 398/1991: la forma non prevale sulla sostanza

Una pronuncia tributaria di primo grado riconosce che un'associazione sportiva dilettantistica non perde il regime agevolato della Legge 398/1991 per il solo fatto di non aver redatto un rendiconto in forma rigida. Ciò che conta è l'effettività dell'attività sportiva e la tracciabilità della gestione. Resta però ferma la necessità di documentare entrate e uscite in modo verificabile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 novembre 2026 ·4 min

Il caso

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina si è pronunciata su un accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, contestava a un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) la decadenza dal regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991. Il rilievo principale: l'assenza di un rendiconto formale.

I giudici hanno respinto l'impostazione dell'ufficio. Il principio affermato è chiaro: la mancanza di un documento contabile redatto secondo uno schema rigido non comporta, di per sé, la perdita del beneficio, se l'attività sportiva è reale e la gestione economica resta ricostruibile.

*Una precisazione di metodo.* Si tratta di una sentenza di primo grado, non di un orientamento consolidato della Cassazione. Il principio è ragionevole e in linea con la giurisprudenza sul primato della sostanza, ma va trattato come indicazione, non come certezza operativa. Gli estremi esatti della pronuncia vanno sempre verificati nel testo integrale prima di farne uso in sede difensiva.

Inquadramento normativo

La Legge 398/1991 introduce un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche entro determinati limiti di proventi commerciali. Il regime prevede semplificazioni contabili e una determinazione forfettaria dell'imponibile. Attenzione, però: semplificazione contabile non significa esonero dalla tracciabilità. L'associazione resta tenuta a documentare movimenti e operazioni in modo verificabile.

Sul piano processuale rileva l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, introdotto con la riforma del processo tributario del 2022. La norma pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate. Nel caso in esame, spettava quindi all'Agenzia dimostrare l'insussistenza dell'attività sportiva o l'inattendibilità della gestione, non all'ASD provare a priori la propria regolarità.

Secondo quanto riferito, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'associazione fosse sufficiente a dimostrare l'effettività delle sponsorizzazioni e dell'attività. La valutazione delle prove resta però legata alle circostanze concrete del singolo giudizio e non si traduce in una regola generale.

Il contesto: riforma dello sport e registri

La pronuncia va letta nel quadro attuale. Il D.Lgs. 36/2021 ha riformato l'ordinamento sportivo e sostituito il precedente registro CONI con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), gestito dal Dipartimento per lo Sport. L'iscrizione a tale registro è oggi presupposto per l'accesso a buona parte delle agevolazioni riservate alle ASD.

Per gli enti che operano anche come enti del Terzo settore, inoltre, il coordinamento tra la disciplina sportiva e il Codice del Terzo Settore richiede attenzione: la qualifica fiscale e gli adempimenti variano in base alle scelte di inquadramento. Una gestione documentale ordinata è il presupposto comune a entrambi i regimi.

Implicazioni pratiche

Per l'ASD media il messaggio è duplice. Da un lato, un vizio puramente formale non giustifica automaticamente la perdita del regime agevolato. Dall'altro, questa tutela opera solo se l'associazione è in grado di dimostrare l'effettività dell'attività e la coerenza dei flussi economici.

La differenza è decisiva. Chi tiene una contabilità ordinata, conserva contratti, fatture e documentazione delle attività ha strumenti per difendersi. Chi confonde la semplificazione con l'assenza di obblighi resta esposto, perché il giudice valuta la sostanza, ma la sostanza va provata.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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